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L'assegno bancario è pagabile anche se non è indicato il beneficiario

Pubblicato il: 26/09/2010



L'assegno bancario è pagabile anche se non è indicato il beneficiario. Sulla base di quanto previsto dall'articolo 1992, comma 1, del Codice civile, infatti, il possessore di un titolo di credito ha diritto alla prestazione in essa indicata con la semplice presentazione del titolo purché sia legittimato. Quindi il possessore di un assegno bancario in cui non figuri l'indicazione del prenditore ha diritto al pagamento dello stesso in base alla semplice presentazione del titolo. E' qaunto chiarito dalla Corte di Cassazione Sezione 1 Civile, Sentenza del 14 luglio 2010, n. 16556. Corte di Cassazione Sezione 1 Civile, Sentenza del 14 luglio 2010, n. 16556

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