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Non è favoreggiamento dell'immigrazione clandestina dare in subaffitto la casa a extracomunitari irregolari se il locatore non ha tratto un ingiusto profitto

Pubblicato il: 26/09/2010



Ai fini della configurazione del reato di favoreggiamento della permanenza nel territorio dello Stato di immigrati clandestini previsto dal Decreto Legislativo n. 286 del 1998, articolo 12, comma 5, (testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), non e' sufficiente che l'agente abbia favorito la permanenza nel territorio dello Stato di immigrati clandestini, mettendo a loro disposizione unita' abitative in locazione, ma e' necessario che ricorra il dolo specifico. Esso e' costituito dal fine di trarre un ingiusto profitto dallo stato di illegalita' dei cittadini stranieri, che si realizza quando l'agente, approfittando di tale stato, imponga condizioni particolarmente onerose ed esorbitanti dal rapporto sinallagmatico (Cass., Sez. 1, 23 ottobre 2003, n. 46070, rv. 226477). Corte di Cassazione Sezione 1 Penale, Sentenza del 15 luglio 2010, n. 27543

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