Massima - Anche nelle operazioni di trasformazione societaria effettuate ante D.Lgs. n. 347/1990, non potendosi parlare di trasferimento patrimoniale da una società ad un'altra in quanto il soggetto sopravvive alla vicenda modificativa senza perdere la sua identità soggettiva,
l'imposta catastale è dovuta in misura fissa e non proporzionale, non ravvisandosi così alcun sintomo di capacità contributiva. Questo orientamento e conforme ai successivi pronunciamenti della Suprema Corte
Sent. n. 3945 del 18 aprile 1998 (ud. del 10 dicembre 1997)
della Corte Cass., Sez. I civ. - Pres. Baldassarre, Rel. Palma
Registro - Imposta catastale - Trasformazione societaria - Ante D.Lgs.
n. 347/1990 - Trasferimento di immobili - Non sussiste - Semplice voltura
catastale - Aliquota proporzionale - Inapplicabilità - Art. 10 del D.Lgs.
31 ottobre 1990, n. 347 - Art. 21 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 635
Massima - Anche nelle operazioni di trasformazione societaria
effettuate ante D.Lgs. n. 347/1990, non potendosi parlare di trasferimento
patrimoniale da una società ad un'altra in quanto il soggetto sopravvive
alla vicenda modificativa senza perdere la sua identità soggettiva,
l'imposta catastale è dovuta in misura fissa e non proporzionale, non
ravvisandosi così alcun sintomo di capacità contributiva.
Fatto - Con ricorso alla Commissione tributaria di I grado del 26
settembre 1986, la F. di A. dott. L. & C. S.a.s. - premesso che, in data 29
novembre 1985, la F. S.p.A. aveva deliberato la trasformazione della
Società in società in accomandita semplice; e che, all'atto della
registrazione, ai sensi dell'art. 4 della Tariffa all. A) al D.P.R. n. 634
del 1972, l'Ufficio del Registro di A. aveva preteso l'imposta catastale
dello 0,40% sul valore degli immobili di proprietà della Società, pari a
£.19.893.200, a norma dell'
art. 21 D.P.R. n. 635 del 1972 - impugnò il
silenzio-rifiuto dell'Intendente di Finanza di Rovigo, chiedendo il
rimborso dell'imposta catastale;
- la Commissione adita, con decisione n. 290 del 12 maggio 1989,
respinse il ricorso;
- la Commissione tributaria di II grado di Rovigo, a seguito di appello
della Società, con decisione n. 272 del 18 giugno 1991, riformò la
decisione impugnata dichiarando dovuto il richiesto rimborso;
- la Commissione tributaria centrale, adita dall'Ufficio, con decisione
n. 3735 del 19 ottobre 1995, rigettò il ricorso, osservando che la
trasformazione di una società "di capitali" in società "di persone" "dà
luogo ad una mera trasformazione della qualità giuridica dello stesso ente
e, pertanto, non determina un passaggio della titolarità dei beni da un
subbietto giuridico ad un altro"; e che, siccome dall'atto di
trasformazione di una società da un tipo ad un altro non consegue il
trasferimento di beni da un soggetto ad un altro, nell'ipotesi di
trasformazione di una società di capitali in società di persone l'imposta
catastale deve essere applicata in misura fissa e non in quella
proporzionale;
- avverso tale decisione, l'Amministrazione finanziaria ha proposto
ricorso per Cassazione, deducendo un motivo di censura;
- resiste, con controricorso, la F. di A. dott. L. & C. S.a.s.
Diritto - Con l'unico motivo (con cui deduce "violazione e falsa
applicazione
art. 21, D.P.R. n. 635 del 1972;
art. 10, D.Lgs. 31 ottobre
1990 n. 347; art. 360, n. 3 c.p.c."), l'Amministrazione ricorrente censura
la decisione impugnata, sostenendo che l'
art. 21, D.P.R. n. 635 del 1972
assoggetta l'esecuzione delle volture catastali ad imposta proporzionale, a
prescindere del tutto dalla ulteriore circostanza, estranea alla previsione
normativa, del trasferimento del bene da un soggetto ad un altro;
- il ricorso dev'essere respinto;
- questa Corte non ignora che, in analogo (imposta catastale
corrisposta, in misura proporzionale, in sede di registrazione dell'atto di
trasformazione di società in accomandita semplice in società a
responsabilità limitata) precedente, deciso con la recente sentenza n. 2789
del 1997, è stato affermato - sulla base del rilievo che "presupposto
dell'imposizione catastale, secondo il soppresso
art. 21 del D.P.R. n. 635
del 1972 (vigente all'epoca dell'imposizione tributaria), non era
un'attribuzione patrimoniale (presupposto, questo, tipico delle imposte di
'trasferimento' e non anche dell'imposta catastale), ma la mera esecuzione
di una voltura, ancorché questa fosse stata resa necessaria da una
modificazione meramente formale della precedente situazione patrimoniale"
(cfr. sent. n. 1963 del 1991, ivi cit.) - che "nella logica della
disciplina vigente all'epoca.... la voltura catastale - conseguente alla
trasformazione di una società di persone in una società di capitali -
giustificava l'imposizione di un tributo proporzionale in quanto,
integrando un cambiamento dell'assetto proprietario e comportando,
pertanto, una diversa disponibilità dell'immobile dal punto di vista sia
soggettivo che oggettivo, costituiva sempre espressione di una capacità
contributiva";
- il Collegio dissente dalla
ratio decidendi espressa in tale specifico
precedente in base alle seguenti considerazioni: A)- In primo luogo,
costituisce consolidato orientamento di questa Corte (cfr., e
pluribus,
sentt. nn. 5798 del 1997, 9124 del 1992, 4815 del 1988, 2697 del 1986),
condiviso dal Collegio, quello secondo cui ogni specie di trasformazione di
una società da uno ad altro tipo comporta soltanto il mutamento formale di
un'organizzazione societaria già esistente, non la creazione di un nuovo
ente che si distingua dal precedente; sicché, l'ente trasformato,
quand'anche acquisti la personalità giuridica di cui prima era sprovvisto,
non si estingue per rinascere sotto altra forma, né dà luogo ad un nuovo
centro d'imputazione di rapporti giuridici, ma sopravvive alla vicenda
modificativa senza soluzione di continuità e senza perdere la sua identità
soggettiva; con la conseguenza che tutto il patrimonio (mobile ed immobile)
della società trasformata deve essere considerato, automaticamente e senza
possibilità di eccezione alcuna, di proprietà della medesima società, pur
nella sua nuova veste e denominazione. Da ciò consegue, tra l'altro, che,
in caso di trasformazione societaria, non si può parlare di trasferimento
del patrimonio dall'una all'altra società. B)- In secondo luogo, è la
stessa formulazione dell'
art. 21 D.P.R. n. 635 del 1972 (come sostituito
dall'
art. 7 D.L. n. 216 del 1978, conv., con modificazioni, nella L. n. 388
del 1978, applicabile nella specie
ratione temporis) - concernente
presupposto e misura del tributo, come recita(va) la rubrica - ad implicare
che la determinazione dell'imposta catastale in misura proporzionale
(anziché in quella fissa) presuppone un trasferimento patrimoniale da un
soggetto ad un altro: infatti - posto che il primo comma dispone(va) che
l'esecuzione delle volture catastali è soggetta all'imposta del 4 per mille
sul valore dei beni immobili, rustici ed urbani, accertato agli effetti
delle imposte di registro e di successione o determinato a norma del
precedente articolo 3 (imponibile per la trascrizione ipotecaria); e che
l'art. 4 lett. d) della Tariffa, all. A al D.P.R. n. 634 del 1972
(Disciplina dell'imposta di registro, applicabile alla specie
ratione
temporis) assoggetta gli atti di trasformazione societaria ad imposta di
registro in misura fissa (presupponendo, quindi, l'inesistenza di un
trasferimento patrimoniale) - è evidente che, essendo impossibile, secondo
l'espresso disposto della legge, individuare, per gli atti di
trasformazione societaria, l'imponibile per la determinazione dell'imposta
catastale nella misura proporzionale, questa non può essere dovuta che in
misura fissa. C)- In terzo luogo, se l'atto di trasformazione societaria
non implica, per definizione, un trasferimento patrimoniale da un soggetto
ad un altro - come è dimostrato, anche sul piano tributario, si ribadisce,
dall'assoggettamento dell'atto stesso ad imposta di registro in misura
fissa - non si scorge quale sia la manifestazione indiretta di capacità
contributiva espressa dall'atto medesimo, per di più (non già in generale,
ma) soltanto ai fini dell'imposta catastale;
- conclusivamente, anche nella vigenza dell'
art. 21 D.P.R. n. 635 del
1972 (sia nel testo originario, sia in quello sostituito dall'
art. 7 D.L.
n. 216 del 1978 cit.) - così come, pacificamente, dall'entrata in vigore
(1° gennaio 1991) dell'
art. 10 comma 2 del D.Lgs. n. 347 del 1990
(Approvazione del T.U. delle disposizioni concernenti le imposte ipotecarie
e catastali, emanato sulla base della delega conferita al Governo dall'
art.
17 comma 3 L. n. 825 del 1971, prorogata da ultimo dall'
art. 1 comma 3 L.
n. 165 del 1990), il quale prevede, fra l'altro, che l'imposta catastale è
dovuta nella misura fissa di lire centomila per le volture eseguite in
dipendenza di atti che non importano trasferimento di beni immobili né
costituzione o trasferimento di diritti reali immobiliari - gli atti di
ogni specie di trasformazione societaria, in quanto non comportano
trasferimento patrimoniale, debbono ritenersi assoggettati ad imposta
catastale in misura fissa, quale determinata dall'art. 15 della Tariffa
allegata al decreto, che la prevede per "qualunque altro annotamento non
specificamente contemplato";
- sussistono giusti motivi per dichiarare compensate per intero, fra le
parti, le spese del presente giudizio.
P.Q.M. - Rigetta il ricorso e compensa le spese.