Massima - Il ricorso al procedimento di cui all'art. 2409 del codice civile nei confronti dei liquidatori di una società di capitali non è ammissibile, stante l'applicabilità del diverso strumento di tutela disciplinato dall'art. 2450. Infatti sussite l'incompatibilità dello strumento azionato con il fine di rimuovere le irregolarità imputate ai liquidatori e/o, se del caso, i liquidatori medesimi, contro i quali l'ordinamento appresta il diverso strumento di tutela disciplinato dall'art. 2450, comma 4, del codice civile.
Decr. del 23 maggio 2001
del Tribunale di Pisa - Pres. Borri, Rel. Ali
Società - Società di capitali - Società in liquidazione - Procedimento ex
art. 2409 del codice civile - Applicabilità - Non sussiste - Artt. 2409 e
2450 del codice civile
Massima - Il ricorso al procedimento di cui all'
art. 2409 del codice
civile nei confronti dei liquidatori di una società di capitali non è
ammissibile, stante l'applicabilità del diverso strumento di tutela
disciplinato dall'
art. 2450.
Fatto e Diritto - Visto il ricorso
ex art. 2409 del codice civile
proposto innanzi a questo Tribunale in data 23 marzo 2001 da P.P., socio
titolare del 50 per cento delle quote della società V.S.C. S.r.l., con sede
in Pisa, loc. Calambrone, viale ..., tendente ad ottenere l'assunzione dei
"provvedimenti che riterrà opportuni, se del caso anche cautelari, per
ovviare alle gravi irregolarità commesse dai due liquidatori della società
V.C. S.r.l. in liquidazione, dottori R.C. e L.L. e, se necessario, previa
la revoca degli stessi, evitare i pregiudizi che dal loro operato possano
derivare sia alla sig.ra P.P., socio al 50 per cento della V.S.C. S.r.l. in
liquidazione, sia alla società stessa";
vista la memoria difensiva depositata dai liquidatori in data 4 maggio
2001;
sentiti i medesimi all'udienza in camera di consiglio dell'8 maggio
2001.
Con delibera dell'assemblea straordinaria assunta all'unanimità l'11
febbraio 2000 la società V.S.C. S.r.l. deliberava l'anticipato scioglimento
e la messa in liquidazione della società, con la nomina dei liquidatori
nelle persone dei dott.ri R.C., L.L. e R.V. (poi dimessosi).
Opina il Collegio che l'attuale stato di liquidazione renda
inapplicabile il ricorso al procedimento
ex art. 2409 del codice civile.
Come è noto, sul punto si sono formati tre orientamenti.
Il primo orientamento, rilevato che durante lo stato di liquidazione la
società sopravvive e sopravvivono altresì il collegio sindacale (ove
esista) e l'assemblea dei soci, ritiene che non vi sia motivo per negare la
funzione attribuita al procedimento
ex art. 2409 del codice civile non solo
per gli abusi commessi durante la liquidazione, ma anche per le
irregolarità consumate dagli amministratori prima della messa in
liquidazione della società.
Il secondo orientamento ammette l'applicabilità dell'art. 2409 quando
le irregolarità denunciate sono state commesse da cessati amministratori,
giacché l'ispezione, se non potrà più portare alla loro revoca, stante la
decadenza del responsabile, per effetto della liquidazione, può sempre
indurre a misure cautelari dirette a garantire l'eventuale reintegrazione
del patrimonio sociale; nega invece l'utilizzabilità del procedimento in
parola se l'ispezione ha per destinatario il liquidatore e per oggetto la
gestione della liquidazione, in quanto ritiene impossibile estendere le
previsioni normative all'attività di soggetti diversi da quelli
espressamente indicati nell'
art. 2409 del codice civile.
Il terzo orientamento scorge infine una incompatibilità assoluta tra
l'ispezione della società
ex art. 2409 del codice civile e la fase di
liquidazione, ritenendo inutile l'esito del procedimento in esame in quanto
la rimozione delle irregolarità non potrebbe ridar vita ad un ente non più
in grado di svolgere la sua normale attività.
Entrambi gli ultimi due orientamenti sono condivisibili, laddove
scorgono l'incompatibilità dello strumento azionato con il fine di
rimuovere le irregolarità imputate ai liquidatori e/o, se del caso, i
liquidatori medesimi, contro i quali l'ordinamento appresta il diverso
strumento di tutela disciplinato dall'
art. 2450, comma 4, del codice
civile.
Al riguardo si osserva che:
1) una società operativa ha struttura, funzione ed oggetto diversi
da quella posta in liquidazione, sicché è del tutto coerente con tale
diversità che siano stati predisposti distinti strumenti di tutela;
2) il procedimento
ex art. 2409 del codice civile tende ad ottenere
il riassetto amministrativo contabile della società, onde garantire il
ripristino del suo normale funzionamento, mentre una società in
liquidazione ha uno scopo diverso da quello per cui fu costituita, ossia
non più quello di svolgere un'attività imprenditrice, ma quello di
liquidare i risultati della precedente attività sociale, attraverso la
definizione dei rapporti di credito e di debito verso terzi;
3) la nomina di un amministratore giudiziario, organo non previsto
nella fase liquidatoria, non è compatibile con quest'ultima, nel mentre
urterebbe con l'inequivoco dettato legislativo l'eventuale nomina di un
"liquidatore giudiziario", con compiti evidentemente diversi da quelli
attribuibili all'amministratore giudiziario;
4) sul piano pratico poi eventuali ragioni di urgenza possono essere
comunque tutelate, anche nella fase di liquidazione, mediante la richiesta
di provvedimenti cautelari
ex art. 700 del codice di procedura civile.
L'inapplicabilità del procedimento previsto dall'
art. 2409 del codice
civile alle società di capitali in liquidazione rende dunque inammissibile
il presente ricorso, con conseguente declaratoria in rito, e superfluo
l'esame del merito.
Non è luogo a provvedere sulle spese, trattandosi di procedimento di
volontaria giurisdizione.