Massima - Alla cancellazione della società (nella specie in nome collettivo) dal registro delle imprese ed ai relativi adempimenti non consegue anche la sua estinzione, che è determinata, invece, soltanto dalla effettiva liquidazione dei rapporti giuridici pendenti che alla stessa
facevano capo, e dalla definizione di tutte le controversie giudiziarie in corso con i terzi per ragioni di dare ed avere; ne consegue che legittimamente l'Amministrazione finanziaria, in relazione ad un rapporto tributario passibile di accertamento (nella specie, in materia di Iva), fa
valere la pretesa fiscale direttamente nei confronti della società e notifica l'avviso di accertamento al soggetto che la rappresentava prima della formale cancellazione, permanendo in capo a costui per i rapporti non definiti o rimasti in sospeso, la relativa rappresentanza sostanziale e processuale.
Sent. n. 14147 del 24 settembre 2003 (ud. del 27 marzo 2003)
della Corte Cass., Sez. tributaria - Pres. Riggio, Rel. Di Blasi
Società di persone - Società in nome collettivo - Scioglimento -
Liquidazione - Liquidatori - Cancellazione della società - Cancellazione
dal registro delle imprese - Pendenza di rapporti giuridici o contestazioni
giudiziali - Estinzione della società - Esclusione - Conseguenze - Avviso
di accertamento tributario emesso nei confronti della società e notificato
all'ex amministratore - Legittimità
Tributi in generale - Accertamento tributario - Avviso di accertamento - In
genere - Società in nome collettivo - Cancellazione dal registro delle
imprese - Estinzione della società - Esclusione - Pendenza di rapporti
giuridici e contestazioni giudiziali - Conseguenze - Avviso di accertamento
emesso nei confronti della società e notificato all'ex amministratore -
Legittimità - Art. 55, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 - Art. 50, L. 30
dicembre 1991, n. 413
Massima - Alla cancellazione della società (nella specie in nome
collettivo) dal registro delle imprese ed ai relativi adempimenti non
consegue anche la sua estinzione, che è determinata, invece, soltanto dalla
effettiva liquidazione dei rapporti giuridici pendenti che alla stessa
facevano capo, e dalla definizione di tutte le controversie giudiziarie in
corso con i terzi per ragioni di dare ed avere; ne consegue che
legittimamente l'Amministrazione finanziaria, in relazione ad un rapporto
tributario passibile di accertamento (nella specie, in materia di Iva), fa
valere la pretesa fiscale direttamente nei confronti della società e
notifica l'avviso di accertamento al soggetto che la rappresentava prima
della formale cancellazione, permanendo in capo a costui per i rapporti non
definiti o rimasti in sospeso, la relativa rappresentanza sostanziale e
processuale
(1).
Fatto - L'Ufficio Iva di Latina, con avviso n. 816409/93 notificato il
29 settembre 1993, accertava a carico della M. S.n.c. di M.G.B., con sede
in Cisterna di Latina, un debito di imposta di lire 38.664.000 del quale
reclamava il pagamento in una ad interessi e sanzioni.
Tale atto veniva impugnato sia da detta società sia pure dal signor
G.B.M., i quali deducevano l'illegittimità dell'accertamento perché
effettuato nei confronti di soggetto ormai giuridicamente inesistente e,
comunque, perché irritualmente notificato all'
ex amministratore anziché ai
soci, nonché per violazione dell'
art. 50 della L. n. 413/1991 e
art. 55 del
D.P.R. n. 633/1972.
L'adita C.P.T. di Latina, con decisione n. 297/1996, in parziale
accoglimento del ricorso, riconosceva la detraibilità dell'Iva pagata in
conto acquisti.
Tanto i contribuenti, quanto l'Ufficio impugnavano tale sentenza.
I primi, con appello principale, denunciavano la violazione degli artt.
112 e 113 del codice di procedura civile, per aver omesso di pronunciare su
tutte le domande, e secondo diritto, nonché dell'
art. 50 della L. n.
413/1991 e
art. 55 del D.P.R. n. 633/1972, per non aver riconosciuto la
detraibilità delle imposte e la franchigia.
L'Ufficio, in via incidentale, evidenziava che, nel caso, non
sussistevano i presupposti per riconoscere la detraibilità degli acquisti,
stante l'omessa presentazione della dichiarazione annuale e, nel contempo,
deduceva l'infondatezza dei motivi del ricorso principale, del quale
chiedeva il rigetto.
Con la decisione in epigrafe indicata, la C.T.R. di Roma rigettava
l'appello principale, ed in accoglimento di quello proposto in via
incidentale, ammetteva in detrazione solo i versamenti eseguiti a norma
dell'
art. 19, D.P.R. n. 633/1972 e risultanti dalle prescritte
liquidazioni.
I contribuenti con ricorso notificato l'8 marzo 1999, ed affidato a tre
mezzi, hanno chiesto la cassazione della sentenza d'appello in epigrafe
indicata.
L'Amministrazione si è costituita con atto 16 maggio 1999, chiedendo il
rigetto dell'impugnazione.
Diritto - Con il primo motivo l'impugnata sentenza viene censurata per
contraddittorietà in ordine alla valenza delle disposizioni contenute negli
artt. 2312, comma 2 e 31, comma 3 del codice civile.
Il dedotto vizio viene ricollegato al fatto che, poiché, nel caso, la
società era stata cancellata dal registro delle imprese, l'accertamento
avrebbe dovuto essere effettuato, in via di rivalsa, direttamente nei
confronti dei soci, secondo quanto prescritto dall'
art. 36, D.P.R.
n. 602/1973.
Trattasi di censura infondata alla stregua del consolidato e condiviso
principio (Cass. n. 12274/1999; n. 4884/1996) secondo cui la società non si
estingue per effetto della cancellazione dal registro delle imprese qualora
siano ancora pendenti rapporti giuridici o contestazioni giudiziali.
Ne deriva che l'Ufficio, legittimamente, in relazione ad un rapporto
tributario passibile di accertamento, può esercitare i propri poteri e far
valere le relative pretese fiscali direttamente nei confronti della
società.
Si è ritenuto, cioè, che la cancellazione della società dal registro
delle imprese non determina automaticamente la sua estinzione, che, invece,
consegue alla effettiva liquidazione dei rapporti giuridici pendenti, che
alla stessa fanno capo, ed alla definizione di tutte le controversie
giudiziarie in corso.
In applicazione di tali princìpi, nel caso, non appare censurabile
l'operato dell'Amministrazione che, elevando l'avviso di accertamento per
l'anno 1988, lo ha legittimamente diretto nei confronti della società,
tenuto conto che lo stesso afferiva a vicenda fiscale non ancora definita,
e cioè alla pendenza di rapporti giuridici che conclamavano la
sopravvivenza della società all'avvenuta cancellazione dal registro, e
correttamente notificato al soggetto che la rappresentava prima della
formale cancellazione, permanendo in questi, per i rapporti non definiti o
rimasti in sospeso, la relativa rappresentanza sostanziale e processuale
(Cass. 12 giugno 2000, n. 972).
Con il secondo mezzo si denuncia falsa ed errata applicazione
dell'
art. 55, comma 1, D.P.R. n. 633/1972. Si deduce l'erroneo operato dei
giudici di appello per avere affermato, in erronea applicazione della
citata disposizione, che andassero computati in detrazione solo i
versamenti eventualmente eseguiti a norma dell'art. 19, e risultanti dalle
liquidazioni prescritte dagli artt. 27 e 33 e non anche tutte le imposte
eventualmente versate "e, pure, quelle altre risultanti dalle liquidazioni
periodiche".
Con il terzo motivo si prospetta errata applicazione dell'
art. 50 della
L. n. 413/1991. Si deduce che i giudici di merito avrebbero errato nel
ritenere che la disposizione contenuta nel comma 3 della citata
disposizione non fosse applicabile al caso, in quanto espressamente
subordinata alla presentazione della dichiarazione annuale originaria.
In particolare, viene evidenziato che il tenore della disposizione è
tale da non potersi riconnettere effetti preclusivi della relativa
applicazione, alla circostanza della mancata presentazione della
dichiarazione originaria e che, d'altronde, una corretta lettura della
norma avrebbe dovuto escludere la possibilità per l'Amministrazione di
procedere ad accertamento in rettifica.
Le doglianze che, avuto riguardo all'intima connessione si trattano
congiuntamente, sono prive di fondamento.
In punto di fatto, non è controverso che il contribuente aveva omesso
di presentare la dichiarazione annuale per l'anno in questione e che,
entrata in vigore la L. 30 dicembre 1991, n. 413, aveva inoltrato la
dichiarazione ivi disciplinata all'art. 50, comma 1.
La questione posta dai mezzi in esame concerne il coordinamento delle
citate disposizioni, e gli effetti ricollegabili alla presentazione della
dichiarazione prevista dall'art. 50, con particolare riguardo a quelli
preclusivi dell'accertamento, e di cui al comma 3 della citata norma.
Giova rilevare che, ai sensi di tale disposizione, qualora il
contribuente si avvalga della facoltà di presentare la dichiarazione
annuale, in precedenza omessa, gli Uffici Iva sono tenuti a procedere agli
accertamenti ed ai controlli secondo le regole ordinarie. Aggiunge, poi, la
medesima disposizione che "l'accertamento in rettifica è ammesso nei casi
di dichiarazione a debito, per ciascun periodo d'imposta, a condizione che
l'ammontare della maggior imposta accertabile superi quello cumulativamente
risultante dalla dichiarazione originaria eventualmente presentata e da
quella integrativa di un importo non inferiore al 50 per cento dell'imposta
risultante dalla dichiarazione integrativa; se l'imposta risultante dalla
dichiarazione integrativa supera di almeno il 10 per cento quella indicata
nell'originaria dichiarazione, la maggiore imposta dovuta a seguito
dell'accertamento è comunque limitata all'eccedenza rispetto agli importi
cumulativamente dichiarati aumentati della relativa franchigia".
Ritiene il Collegio che il senso della disposizione, all'esito di una
interpretazione rispettosa dei canoni ermeneutici, porti ad escludere la
possibilità di una generalizzata applicazione.
La circostanza che il comma 1 dell'art. 50 fa riferimento sia ai
contribuenti che abbiano del tutto omesso la presentazione della
dichiarazione, sia pure a quelli che debbano rettificarla, mentre il comma
3 pone dei limiti al potere dell'Ufficio solo con riferimento agli
accertamenti in rettifica, induce, ragionevolmente, a restringere
l'operatività della disposizione e ad escluderne l'applicabilità ai
contribuenti che abbiano presentato la dichiarazione di cui all'
art. 50,
comma 1, della L. n. 413/1991, dopo avere omesso di presentare la
dichiarazione annuale.
Considerazioni in tal senso si traggono dal particolare criterio di
calcolo previsto dalla norma, che in entrambe le ipotesi di dichiarazioni a
debito disciplinate, indica, quale indefettibile presupposto, l'ammontare
dell'imposta risultante dall'originaria dichiarazione.
Né possono trarsi argomenti a sostegno di diversa tesi, dall'uso
dell'avverbio "eventualmente" riferibile alla presentazione della
dichiarazione originaria.
Vi osta la sostanziale incidenza, nel criterio di calcolo, del
prescritto dato desumibile dall'originaria dichiarazione, e la logica
considerazione che trattandosi di disposizione agevolativa, in deroga
all'ordinario regime di accertamento, non è giustificabile una
interpretazione che ne amplii la portata, estendendo ai contribuenti, che
abbiano totalmente omesso di presentare la dichiarazione annuale, un
beneficio destinato alla fruizione di coloro i quali si siano solo limitati
ad omettere di dichiarare talune poste attive.
Peraltro, essendo pacifica la circostanza dell'omessa presentazione
della dichiarazione annuale, e tenuto conto che, di certo, non possono
ricollegarsi effetti giuridici rilevanti al fatto che esemplare informe
della stessa sarebbe stato esibito ai verbalizzanti in sede di verifica,
posto che il rigore formale che caratterizza il criterio di determinazione
dell'Iva dovuta, giungeva a "considerare omesse a tutti gli effetti"
(
art. 37, comma 6, D.P.R. n. 633/1972 applicabile
ratione temporis) le
dichiarazioni anche se presentate in ritardo, ed escludeva (art. 28, comma
4, D.P.R. citato all'epoca vigente) il contribuente dal diritto alle
detrazioni ove "non computate per i mesi di competenza né in sede di
dichiarazione annuale", la doglianza sarebbe, comunque, infondata,
dovendosi escludere una interpretazione dell'art. 50 citato, che agli
effetti della determinazione della maggior imposta accertabile consenta di
portare in detrazione poste di credito risultanti da dichiarazione che non
risulta presentata nel termine perentorio fissato dalla legge.
In tal senso rilevano le precedenti considerazioni e la determinante
circostanza che l' ultima parte del comma 1 della norma in esame contiene
l'espresso divieto di esporre, attraverso la dichiarazione integrativa,
detrazioni d'imposta non comprese nella dichiarazione originaria.
Sulla questione, ed in coerenza, si è pure espressa questa Corte, con
decisione che si condivide (Cass. 20 settembre 2002,
n. 13748), nella
considerazione che la preclusione normativa trovi il suo fondamento in
elementari ragioni pratiche costituite dal fatto che la detraibilità
dell'Iva è assoggettata ad un complesso di registrazioni documentali che
devono consentire adeguate verifiche incrociate, non possibili - senza
particolari difficoltà - a seguito di dichiarazione integrativa.
Alla stregua di quanto precede la decisione del giudice di appello non
giustifica le prospettate doglianze, dovendosi escludere la possibilità che
la fattispecie trovi disciplina nel comma 3 dell'art. 50 citato, e che,
d'altronde, le detrazioni d'imposta possono essere riconosciute in misura
superiore a quella risultante dalla dichiarazione originaria.
Ne consegue il legittimo ricorso dell'Amministrazione al metodo di
accertamento induttivo e la correttezza dell'operato dei giudici di merito
che in tale sede si sono limitati ad ammettere in detrazione i versamenti
previsti dalla disposizione di cui al comma 1, ultima parte, della norma
citata.
In relazione a tale profilo di censura, oltretutto, pur si colgono
profili di inammissibilità, correlati alla relativa genericità, non
risultando esplicitate le ragioni per le quali si ritiene che sarebbe stato
ingiustamente negato il "riconoscimento della detraibilità dell'imposta
assolta in c/o acquisto", in presenza di una decisione di appello che ha
ammesso in detrazione i versamenti eseguiti a norma dell'
art. 19, D.P.R.
n. 633/1972 e risultanti dalle liquidazioni prescritte dagli artt.
27 e
33
dello stesso decreto.
Infatti, il Collegio non è, per l'effetto, in grado di individuare il
collegamento delle enunciazioni con l'impugnata sentenza e le
argomentazioni che la sostengono e, quindi, non è possibile cogliere le
ragioni per le quali se ne chiede l'annullamento (Cass. SS.UU. 30 giugno
1999, n. 381; 23 marzo 1999, n. 2750).
Conclusivamente il ricorso va rigettato.
Non sussistono i presupposti per una pronuncia sulle spese, non avendo
l'Amministrazione svolto rituale attività difensiva in questa sede.
P.Q.M. - La Corte rigetta il ricorso