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Società di persone - Scioglimento - cancellazione - pendenza rapporti tributari

Pubblicato il: 29/10/2010



Massima - Alla cancellazione della società (nella specie in nome collettivo) dal registro delle imprese ed ai relativi adempimenti non consegue anche la sua estinzione, che è determinata, invece, soltanto dalla effettiva liquidazione dei rapporti giuridici pendenti che alla stessa facevano capo, e dalla definizione di tutte le controversie giudiziarie in corso con i terzi per ragioni di dare ed avere; ne consegue che legittimamente l'Amministrazione finanziaria, in relazione ad un rapporto tributario passibile di accertamento (nella specie, in materia di Iva), fa valere la pretesa fiscale direttamente nei confronti della società e notifica l'avviso di accertamento al soggetto che la rappresentava prima della formale cancellazione, permanendo in capo a costui per i rapporti non definiti o rimasti in sospeso, la relativa rappresentanza sostanziale e processuale. Sent. n. 14147 del 24 settembre 2003 (ud. del 27 marzo 2003) della Corte Cass., Sez. tributaria

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