L'azione di responsabilità nei confronti del liquidatore di una società con riguardo ai crediti di imposta sul reddito delle persone giuridiche, i cui presupposti si siano verificati a carico della stessa, ancorchè accertati successivamente, che l'art. 36 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, riconosce all'Amministrazione finanziaria nel caso in cui questi abbia esaurito le disponibilità della liquidazione senza provvedere al loro pagamento, è esercitabile alla duplice condizione che i ruoli in
cui siano iscritti i tributi della società possano essere posti in riscossione e che sia acquisita legale certezza che i medesimi non siano stati soddisfatti con le attività della liquidazione medesima.
Sent. n. 12546 del 15 ottobre 2001 (ud. del 27 marzo 2001)
della Corte Cass., Sez. tributaria - Pres. Delli Priscoli, Rel. Oddo
Riscossione - Liquidatori di società - Responsabilità ex art. 36, D.P.R.
n. 602/1973 - Per tributi accertati successivamente alla chiusura della
liquidazione - Configurabilità - Condizioni
Riscossione - Liquidatori di società - Azione di responsabilità
dell'Amministrazione finanziaria - Esercizio - Termine di prescrizione
Riscossione - Liquidatori di società - Responsabilità ex art. 36, D.P.R.
n. 602/1973 - Natura - Insorgenza - Conseguente estraneità dei liquidatori
al procedimento di accertamento del tributo - Art. 36, D.P.R. 29 settembre
1973, n. 602
Massime - L'azione di responsabilità nei confronti del liquidatore di
una società con riguardo ai crediti di imposta sul reddito delle persone
giuridiche, i cui presupposti si siano verificati a carico della stessa,
ancorchè accertati successivamente, che l'
art. 36 del D.P.R. 29 settembre
1973, n. 602, riconosce all'Amministrazione finanziaria nel caso in cui
questi abbia esaurito le disponibilità della liquidazione senza provvedere
al loro pagamento, è esercitabile alla duplice condizione che i ruoli in
cui siano iscritti i tributi della società possano essere posti in
riscossione e che sia acquisita legale certezza che i medesimi non siano
stati soddisfatti con le attività della liquidazione medesima.
Il carattere proprio di tale obbligazione, che deriva dall'osservanza
da parte del liquidatore di uno specifico obbligo di legge su di lui
gravante, comporta, inoltre, che una tale responsabilità possa essere
invocata dall'Amministrazione finanziaria, una volta realizzate le due
condizioni, nell'ordinario termine decennale di prescrizione, non essendo
la stessa equiparabile a quella derivante dalla responsabilità verso i
creditori, di cui agli
artt. 2394 e
2456 del codice civile, nè
qualificabile come coobligazione nei debiti tributari, ma riconducibile
alle norme degli artt. 1176 e 1218 del codice civile.
La natura e l'oggetto di tale responsabilità comportano che pur
dipendendo l'attualità della stessa dalla conseguita certezza e
definitività del debito tributario, l'obbligato è del tutto estraneo al
procedimento di accertamento del medesimo e che, conseguentemente,
eventuali ragioni di invalidità di tale procedimento non possono essere
opposte dal liquidatore o amministratore-liquidatore di fatto e rilevate
dal giudice.
(Oggetto della controversia: avviso di accertamento)
Fatto - Con avviso notificato il 31 dicembre 1981 l'ufficio II.DD. di
Roma recuperava a tassazione ricavi per lire 1:172.995.350, derivanti dalla
vendita negli anni 1975 e 1976 di due lotti di terreno in agro di Cerveteri
alla S.Coop. R.l. G.A., dei quali era stata omessa la dichiarazione da
parte della proprietaria S.r.l. F.M.B.C. ed irrogava le relative sanzioni.
L'accertamento diveniva definitivo il 23 aprile 1983 a seguito della
mancata impugnazione del rigetto del ricorso proposto avverso lo stesso
alla Commissione tributaria di primo grado e L'Amministrazione finanziaria
il 16 settembre 1992, all'esito della procedura di fallimento della
società, conclusasi il 13 gennaio 1991 con il pagamento parziale delle sole
spese prededucibili, emetteva, nei limiti dei ricavi recuperati a
tassazione, avviso di accertamento nei confronti di M.S., nella qualità di
amministratore che di fatto aveva proceduto alla liquidazione della società
per responsabilità personale nel mancato pagamento di imposte relative agli
esercizi sociali 1971, 1972, 1973 e 1975.
Il ricorso dal S. avverso l'accertamento, rigettato nei primi due gradi
di giudizio dalle Commissioni tributarie, veniva accolto dalla Commissione
tributaria centrale, che l'8 aprile-5 maggio 1997 annullava la decisione di
secondo grado sul rilievo dell'invalidità dell'accertamento, in quanto
fondato su controlli estranei alla sfera giuridica del ricorrente e su un
giudicato a lui non opponibile, e dell'intervenuta prescrizione del credito
erariale nel novembre 1992, giacché l'inizio della decorrenza del relativo
termine, stante la natura personale ed autonoma dell'obbligazione
dell'amministratore, non poteva essere individuato nel momento in cui era
stata accertata con il fallimento la morosità-insolvenza della società.
Avverso la decisione il 27 gennaio 1998 l'Amministrazione finanziaria
proponeva ricorso per cassazione articolato in tre motivi, il S. notificava
il 9 marzo 1998 controricorso e ricorso incidentale condizionato e la
ricorrente principale, a sua volta, notificava il 16 aprile 1998
controricorso al ricorso incidentale.
Diritto - A norma dell'art. 335, del codice di procedura civile, va
disposta la riunione dei ricorsi proposti in via principale dal Ministero
delle finanze ed in via incidentale dal S.
È infondata l'eccezione, con la quale il resistente ha denunciato la
inammissibilità dell'impugnazione notificata presso la sua residenza e non
nel domicilio eletto presso il proprio difensore all'atto della
costituzione nel giudizio, atteso che un tale vizio non determinerebbe
l'inesistenza giuridica, ma una nullità delle notifica del ricorso per
cassazione (cfr.: Cass. civ., Sez. II, sent. 7 aprile 2000), e che, essendo
il medesimo emendabile,
ex tunc, ai sensi dell'art. 291, primo comma, del
codice di procedura civile, con la rinnovazione dell'atto, l nullità stessa
sarebbe stata sanata, in ogni caso, dalla spontanea e tempestiva
costituzione nel grado di legittimità della parte citata (cfr.: Cass. civ.,
Sez. III, sent. 23 giugno 1997, n. 5575).
Con il primo motivo la ricorrente principale ha denunciato l'omissione
e l'illogicità della motivazione della sentenza impugnata su un punto
decisivo della controversia, poiché la mancata indicazione da parte dei
giudici del termine iniziale del periodo di prescrizione del diritto non
consentirebbe di comprendere l'
iter logico posto a fondamento
dell'affermazione dell'intervenuta estinzione del credito vantato
dall'Amministrazione finanziaria nei confronti del liquidatore di fatto
della società.
La denuncia è inammissibile.
Le decisioni rese dalla Commissione tributaria centrale nel regime del
contenzioso tributario previsto dal D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, sono
impugnabili per cassazione col ricorso straordinario previsto
dall'
art. 111, secondo comma Cost., e, essendo tale rimedio consentito
soltanto per il vizio di violazione di legge, il ricorso stesso, fuori del
caso di asserita radicale carenza della motivazione ovvero del suo
estrinsecarsi in argomentazioni non idonee per la loro mera apparenza o
contraddittorietà a rivelare la
ratio decidendi, non può sollecitare una
indagine sulla sufficienza od adeguatezza della motivazione medesima in
relazione all'apprezzamento da parte del giudice di questioni di fatto
poste a fondamento della sua decisione (cfr.: Cass. civ., Sez. I, sent. 11
febbraio 1999, n. 1147; Cass. civ., Sez. I, sent. 28 aprile 1998,
n. 4312;
Cass. civ., Sez. I, sent. 10 aprile 1998,
n. 3719).
Sotto il profilo sollevato dalla ricorrente la sentenza impugnata si
sottrae, quindi, all'invocato sindacato di legittimità, nonostante la
genericità del richiamo, quale fondamento della prescrizione del diritto,
alla notifica dell'avviso di accertamento per responsabilità
dell'amministratore dopo il decorso di circa venti anni dal momento in cui
il credito nei suoi confronti era divenuto certo, liquido ed esigibile.
Siffatta genericità non assume, invero, alcun rilievo, da un lato,
sull'identificabilità della specifica ragione della pronuncia nella non
condivisione dell'assunto dell'Amministrazione finanziaria, secondo il
quale il credito erariale nei confronti del liquidatore di fatto non
sarebbe stato esigibile in epoca anteriore alla dichiarazione del
fallimento, che avrebbe comportato soltanto nell'anno 1984 l'accertamento
della morosità-insolvenza della società contribuente, e, dall'altro, sulla
compiutezza della motivazione censurata, la quale ha dato conto con quel
richiamo del non essersi verificato nel decennio anteriore alla notifica
dell'avviso di accertamento alcun evento ostativo all'esercizio del
diritto.
Con il secondo motivo d'impugnazione l'Amministrazione finanziaria ha
lamentato la violazione e la falsa applicazione degli artt. 2935 del codice
civile e dell'
art. 36, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, in riferimento
agli artt. 360, primo comma, n. 3 e
62, primo comma, del D.Lgs. 31 dicembre
1992, n. 546, nonchè l'insufficienza ed illogicità della motivazione della
sentenza relativamente all'asserzione che l'azione del fisco nei confronti
del liquidatore di beni sociali, il quale aveva pregiudicato con il proprio
comportamento le garanzie patrimoniali dello Stato, avrebbe potuto essere
esercitata anche anteriormente all'evidenziazione dello stato d'insolvenza
della società contribuente.
Non avrebbe considerato la Commissione tributaria centrale, in
particolare, che, cominciando a decorrere la prescrizione dal momento in
cui un diritto può essere fatto valere e presupponendo la responsabilità
dell'amministratore-liquidatore di fatto il previo accertamento sia dei
crediti dell'erario verso la società, le cui attività siano state
assoggettate a liquidazione, e sia il mancato soddisfacimento degli stessi
con l'attivo realizzato, nessuna possibilità sussisteva per
l'Amministrazione finanziaria di invocare una tale responsabilità prima
della definitività dell'accertamento stesso e dell'acquisizione della
certezza dell'impossibilità che la pretesa tributaria fosse soddisfatta
dalla contribuente.
La doglianza, inammissibile analogamente alla prima censura quanto ai
dedotti vizi di motivazione, è, invece, ammissibile, facendo puntuale
riferimento ad una delle ragioni della decisione, e fondata nella
prospettata violazione e falsa applicazione delle norme di diritto
menzionate.
L'azione di responsabilità nei confronti del liquidatore di una società
con riguardo ai crediti per imposta sul reddito delle persone giuridiche, i
cui presupposti si siano verificati a carico della stessa, ancorchè
accertati successivamente, che l'
art. 36, del D.P.R. n. 602/1973, al pari
dell'abrogato art. 265, del D.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, riconosce
all'Amministrazione finanziaria nel caso che questi abbia esaurito le
disponibilità della liquidazione senza provvedere al loro pagamento, è
esercitabile alla duplice condizione che i ruoli in cui siano iscritti i
tributi della società possano essere posti in riscossione e che sia
acquisita legale certezza che i medesimi non siano stati soddisfatti con le
attività della liquidazione medesima (cfr.: Cass. civ., Sez. Un., sent. 6
maggio 1985, n. 2820; Cass. civ., Sez. I, sent. 7 giugno 1989, n. 2768;
Cass. civ. Sez. I, sent. 14 settembre 1995,
n. 9688).
Il carattere proprio di tale obbligazione, che deriva dall'inosservanza
da parte del liquidatore di uno specifico obbligo di legge su lui gravante,
comporta, inoltre, che una tale responsabilità possa essere invocata
dall'Amministrazione finanziaria, una volta realizzatesi le due condizioni,
nell'ordinario termine decennale di prescrizione, non essendo la stessa
equiparabile a quella derivante dalla responsabilità verso i creditori, di
cui agli
artt. 2394 e
2456 del codice civile, nè qualificabile come
coobligazione dei debiti tributari (cfr.: Cass. civ., Sez. Un., sent. 4
maggio 1989, n. 2079), ma riconducibile alle norme degli artt. 1176 e 1218,
del codice civile.
Corollario dell'autonomia e distinzione della relativa pretesa e della
sua natura non tributaria (cfr.: Cass. civ., Sez. Un., sent. 4 maggio 1989,
n. 2079), è anche, dunque, la non condivisibilità del ricorso incidentale,
con il quale il S. ha riproposto la questione di decadenza
dell'Amministrazione finanziaria dal diritto all'accertamento della
responsabilità del liquidatore, richiamandosi all'attribuzione della
controversia al giudice designato alla trattazione della materia fiscale e
desumendo dal rinvio contenuto nell'
art. 36, quinto comma, del D.P.R.
n. 602/1973, alle modalità di notificazione dell'atto previste con norma
generale dell'
art. 60, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600,
l'applicabilità ulteriore degli
artt. 42 e
43 di quest'ultimo decreto, che
disciplinano, invece, la fattispecie del tutto diversa dell'accertamento di
imponibili soggetti ad obbligo di dichiarazione.
Con il terzo motivo di ricorso l'Amministrazione finanziaria ha
censurato la seconda argomentazione a sostegno della decisione impugnata ed
ha dedotto la violazione e falsa applicazione dell'
art. 46, del D.P.R. 29
settembre 1973, n. 602, dell'art. 2697 e ss., del codice civile, e degli
artt. 32,
33 e
39, primo comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e la
contraddittorietà della motivazione in ordine all'asserita illegittimità
dell'accertamento compiuto nei confronti della contribuente ed alla
rilevanza di questa in ordine alla responsabilità del liquidatore, il quale
risponderebbe dell'avere pregiudicato con il proprio comportamento le
garanzie patrimoniali dell'erario.
Tale ultimo motivo, anche esso inammissibile nella parte in cui investe
la motivazione della decisione, è fondato nella denuncia della violazione
di legge.
La responsabilità del liquidatore, o dell'amministratore-liquidatore di
fatto, prevista dall'
art. 36, del D.P.R. n. 602/1973, come già ricordato,
trova la sua fonte in una autonoma obbligazione legale, che insorge quando
ricorrono gli elementi obiettivi della sussistenza di attività nel
patrimonio della società in liquidazione e della distrazione di tali
attività a fini diversi dal pagamento delle imposte dovute.
La natura e l'oggetto di tale responsabilità comportano, quindi, che,
pur dipendendo l'attualità della stessa dalla conseguita certezza e
definitività del debito tributario, l'obbligato è del tutto estraneo al
procedimento diretto all'accertamento del medesimo e che, conseguentemente,
eventuali ragioni d'invalidità di tale procedimento non possono essere
opposte dal liquidatore od amministratore-liquidatore di fatto e rilevate
dal giudici.
Vanno dichiarate manifestamente infondate, infine, per carenza del
relativo interesse le questioni di illegittimità costituzionale sollevate
dal S. sotto il profilo della violazione del divieto di creazione di una
giurisdizione speciale per l'accertamento della responsabilità prevista
dall'
art. 36, del D.P.R. n. 602/1973, della disparità di trattamento dei
soggetti in relazione all'epoca di insorgenza della relativa controversia,
dell'elusione della giurisdizione esclusiva degli organi della giustizia
amministrativa e dell'eccesso legislativo rispetto alla delega concessa con
la L. 9 ottobre 1971,
n. 825.
L'avvenuto riconoscimento della legittimità costituzionale
dell'istituzione delle Commissioni tributarie (cfr.: Corte Cost., sent. 3
agosto 1976, n. 215; Corte Cost., sent. 24 novembre 1982, n. 1982),
riconduce, infatti, ad una scelta discrezionale del legislatore lo
stabilire se risponda ai principi della buona amministrazione della cosa
pubblica deferire la soluzione di determinate controversie alle Commissioni
tributarie o ad altro organo (cfr.: Corte Cost., sent. 17 novembre 1982,
n. 185) e, come rilevato dallo stesso ricorrente incidentale, nell'
art. 10,
n. 14, L. 9 ottobre 1971, n. 825 (Delega legislativa al Governo della
Repubblica per la riforma tributaria) non è rinvenibile alcuna norma
ostativa all'attribuzione al giudice tributario delle controversie previste
dall'
art. 36, del D.P.R. n. 602/1973, che sono in ogni caso legate al
profilo fiscale della gestione delle società.
P.Q.M. - Riuniti i ricorsi, accoglie per quanto di ragione quello
principale, rigetta quello incidentale e cassa in relazione al motivo
accolto.
Rinvia alla Commissione tributaria regionale del Lazio anche per le
spese.