La determinazione della quota del socio (di società a responsabilità limitata) receduto va fatta con riferimento al patrimonio risultante dal bilancio dell'ultimo esercizio conclusosi precedentemente al giorno del recesso, perché in tal modo è possibile liquidare in favore del socio receduto una quota che sia la più vicina possibile al reale ed effettivo valore del patrimonio della società. La liquidazione della quota va fatta in base alla reale consistenza del patrimonio netto aziendale, tenuto conto anche del valore dell'avviamento.
Sent. n. 5850 del 22 aprile 2002
della Corte Cass., Sez. I civ. - Pres. De Musis, Rel. Adamo
Società - Società di capitali (nella specie società a responsabilità
limitata) - Recesso del socio - Quota - Liquidazione - Riferimento
all'ultimo bilancio approvato - Art. 2437 del codice civile
Massima - La determinazione della quota del socio (di società a
responsabilità limitata) receduto va fatta con riferimento al patrimonio
risultante dal bilancio dell'ultimo esercizio conclusosi precedentemente al
giorno del recesso, perché in tal modo è possibile liquidare in favore del
socio receduto una quota che sia la più vicina possibile al reale ed
effettivo valore del patrimonio della società.
Fatto - Con ricorso depositato in data 12 giugno 1996 la I. S.p.A.
proponeva opposizione allo stato passivo della S.r.l. F. in amministrazione
straordinaria.
Esponeva che il 29 dicembre 1989 era divenuta socia della F. S.p.A.,
per una quota pari al venti per cento del capitale sociale, e di avere
notificato il proprio recesso dalla società il 5 maggio 1993 per dissensi
in ordine alla trasformazione della società stessa da S.p.A. in S.r.l.,
precisando che il bilancio chiuso il 31 dicembre 1991 indicava in lire
114.495.046.032 il patrimonio netto della S.r.l. F. talché la quota di sua
spettanza ammontava a lire 22.899.009.206.
Per il recupero di tale somma aveva iniziato un autonomo processo poi
interrottosi a seguito dell'ammissione della F. all'amministrazione
straordinaria.
Si era quindi insinuata al passivo dell'amministrazione straordinaria
per l'importo indicato, aumentato di lire 88.490.873, relative ad un
credito provato da fatture non contestate.
Con raccomandata, ricevuta in data 27 giugno 1996, il commissario
straordinario le aveva comunicato che il credito richiesto era stato
ammesso al passivo limitatamente alla somma di lire 100.783.234, senza
motivazione alcuna in ordine alle ragioni dell'esclusione del maggior
credito azionato.
Costituitasi in giudizio la S.r.l. F. eccepiva preliminarmente che il
recesso era illegittimo in quanto effettuato in frode alla legge; in
relazione al merito rilevava che il bilancio di riferimento era quello
chiuso al 31 dicembre 1992, approvato in data 8 luglio 1993 dall'assemblea
dei soci, con delibera non impugnata nei termini di legge.
Tale bilancio indicava in lire 93.054.164 il patrimonio netto della
società per cui la quota di pertinenza della S.p.A. I. ammontava a lire
18.611.000.
Con sentenza in data 26 gennaio 1999 il Tribunale di Torino respingeva
la domanda attrice.
Avverso la sentenza del Tribunale proponeva appello, fondato su tre
motivi la S.p.A. I. in liquidazione, quale società incorporante la I.
S.p.A. e la Corte d'Appello respingeva l'appello.
Per la cassazione della sentenza della Corte d'Appello propone ricorso,
fondato su cinque motivi, la I. S.p.A. in liquidazione.
Resiste con controricorso la S.r.l. F. in amministrazione
straordinaria.
Diritto - Con il primo motivo di cassazione la società ricorrente
eccepisce nullità della sentenza per errata indicazione di una delle parti
nell'intestazione e nel dispositivo.
La S.r.l. F. è infatti indicata erroneamente come F. siderurgica
S.r.l., società anch'essa esistente ma estranea al giudizio, circostanza
questa idonea ad ingenerare inconvenienti ed errori.
Il motivo è infondato e va pertanto respinto.
Invero questa Suprema Corte ha più volte precisato che l'omessa,
incompleta o inesatta indicazione nell'epigrafe della sentenza del
nominativo di una delle parti in causa non è motivo di nullità ma
costituisce mero errore, emendabile con la procedura prevista per la
correzione degli errori materiali, qualora dalla stessa sentenza e dagli
atti sia possibile desumere con certezza che di errore si tratti (Cass. 9
novembre 1982, n. 5889; 1° giugno 1990, n. 5161; 25 novembre 1996,
n. 10448).
Analoghe considerazioni possono farsi per l'inesatta indicazione della
parte del dispositivo della sentenza, quando ricorrono le condizioni su
precisate.
Nella specie dalla narrativa della sentenza in esame risulta che la F.
S.r.l. è esattamente indicata almeno quattro volte nelle pag. 4, 5 e 7,
talché non sussistendo dubbi che si tratti di errore materiale e che lo
stesso possa essere emendato con la procedura di cui agli artt. 287 ss. del
codice di procedura civile, peraltro già iniziata, secondo l'assunto della
controricorrente.
Il primo motivo va quindi respinto.
Con il secondo motivo la I. S.p.A. in liquidazione lamenta violazione e
falsa applicazione dell'
art. 2437 del codice civile, in punto di
determinazione della quota di rimborso spettantele.
Rileva che la Corte territoriale nell'interpretare il disposto
dell'
art. 2437, primo comma, del codice civile ha erroneamente ritenuto che
il rimborso delle quote del socio receduto debba essere calcolato sulla
base del bilancio relativo all'ultimo anno, conclusosi precedentemente al
giorno del recesso, mentre avrebbe dovuto fare riferimento all'ultimo
bilancio approvato.
Infatti tale interpretazione è l'unica che consenta al socio recedente
di conoscere con esattezza la parte del patrimonio che dovrà essergli
rimborsata, e di decidere quindi in ordine alla opportunità di recedere.
Una diversa interpretazione dell'
art. 2437, primo comma, del codice
civile contrasterebbe con il disposto dell'ultimo comma dell'articolo
stesso che prevede la nullità di ogni patto che escluda il diritto di
recesso o ne renda più gravoso l'esercizio.
Il motivo è infondato e va pertanto respinto.
Invero va al riguardo precisato che il riferimento al patrimonio
risultante dal bilancio dell'ultimo esercizio contenuto nell'
art. 2437,
primo comma, del codice civile trova il suo fondamento nella necessità di
liquidare in favore del socio recedente una quota che sia la più vicina
possibile al reale ed effettivo valore del patrimonio della società,
finalità che non sarebbe raggiungibile qualora si volesse fare riferimento
all'ultimo bilancio approvato, che potendo essere retrodatato nel tempo,
rispetto alla dichiarazione di recesso, potrebbe non rispecchiare più
l'effettivo valore patrimoniale della società, con conseguente
ingiustificato impoverimento o arricchimento del socio recedente, che deve,
come è noto, partecipare, finché perdura la qualità di socio, agli utili ed
alle perdite societarie.
Conferma l'esposta interpretazione della norma in esame la
considerazione che lo stesso
art. 2437, primo comma, del codice civile
prevede, per le società quotate in borsa, che il rimborso delle azioni
spettante al recedente, debba essere calcolato secondo il prezzo medio
dell'ultimo semestre, con ciò dimostrando l'interesse del legislatore a che
l'ammontare delle somme dovute al socio recedente sia il più possibile
ancorato a dati prossimi alla data della dichiarazione di recesso, posto
che solo tali dati possono evidenziare l'effettiva situazione patrimoniale
della società, dalla quale si recede.
Va d'altra parte rilevato che il legislatore ha ben chiara la
differenza fra i concetti di bilancio dell'ultimo esercizio e di ultimo
bilancio approvato, posto che tale ultima espressione è usata
nell'
art. 2410, comma 1, del codice civile che limita la facoltà di
emettere obbligazioni, al portatore e nominative, a somme non eccedenti il
capitale versato ed esistente secondo l'ultimo bilancio approvato.
Per le società non quotate in borsa, la liquidazione della quota dovrà
pertanto farsi in riferimento al patrimonio risultante dal bilancio
dell'ultimo esercizio, e a tal fine si dovrà tenere conto soltanto degli
elementi che devono o possono essere iscritti a bilancio a norma degli
artt. 2423 ss. del codice civile (Cass. 10 settembre 1974, n. 2454, id.,
1975, I, 641), talché, dettando lo stesso codice civile i criteri da
seguirsi per la redazione del bilancio, infondate devono considerarsi le
pretese difficoltà del socio recedente in ordine alla stessa opportunità di
presentare la relativa dichiarazione, mentre inesistenti devono ritenersi i
pretesi ostacoli al recesso, vietati dall'
art. 2437, ultimo comma, del
codice civile, considerato che, come detto lo stesso codice civile detta i
criteri per la redazione del bilancio di esercizio, criteri ai quali il
recedente deve attenersi per l'esercizio della propria facoltà.
Il secondo motivo va quindi respinto.
Con il terzo motivo la ricorrente deduce violazione e falsa
applicazione di norme di diritto in riferimento alla dichiarazione di
inammissibilità, con conseguente omesso esame, della domanda diretta ad
ottenere la determinazione della quota di rimborso in base al bilancio 31
dicembre 1991, tenuto conto dell'invalidità del bilancio al 31 dicembre
1992, nonché omissione di motivazione sul punto.
Osserva che la Corte territoriale ha immotivatamente omesso di valutare
le argomentazioni esposte da essa appellante al fine di far rilevare che
nel bilancio riferito al 31 dicembre 1992 erano stati inseriti costi e
spese non giustificati né con documenti né in altro modo.
Costi e spese attinenti:
- all'oscillazione dei cambi per lire 4.004.186.000;
- alla svalutazione partecipate per lire 69.300.000.000;
- agli oneri di ristrutturazione partecipate per lire
39.000.000.000,
per un totale complessivo di lire 113.204.186.000.
In particolare la Corte di merito avrebbe dovuto considerare che gli
amministratori avrebbero dovuto documentare o comunque provare in altro
modo:
- la differenza negativa del saldo tra i crediti ed i debiti in
valuta estera;
- l'omesso riporto in bilancio dei crediti e debiti in valuta
estera;
che in relazione al fondo svalutazione partecipate per lire
69.300.000.000 gli amministratori avrebbero dovuto:
- ridurre il valore unitario medio delle azioni e dei titoli
similari in misura corrispondente alle diminuzioni patrimoniali risultanti
dal confronto fra l'ultimo bilancio delle società partecipate, anteriore
all'acquisto delle azioni, e l'ultimo bilancio successivo a tale data;
- effettuare per gli altri titoli le valutazioni comparativamente al
valore normale dei titoli aventi analoghe caratteristiche;
che in relazione al fondo rischi ed oneri di ristrutturazione delle
partecipate per lire 39.000.000.000, la Corte avrebbe dovuto rilevare che
tale fondo è stato elevato alla somma indicata senza giustificazione
alcuna.
Dovendo il bilancio essere redatto nel rispetto dei principi di
chiarezza, verità e correttezza, ai sensi dell'
art. 2423 del codice civile
la Corte territoriale avrebbe dovuto ritenere la nullità del bilancio al 31
dicembre 1992 e fare riferimento, per determinare la quota dovuta ad essa
ricorrente, al bilancio approvato al 31 dicembre 1991.
In particolare osserva la società ricorrente che erroneamente la Corte
territoriale ha ritenuto domanda nuova il riferimento al bilancio del 1992
senza considerare che la domanda, consistente nella contestazione della
quota di rimborso, fissata in sole lire 18.611.000, pari al venti per cento
del capitale sociale, era rimasta invariata, come invariate era rimasta
l'affermazione che la quota di rimborso doveva essere calcolata in base al
patrimonio risultante dal bilancio chiuso il 31 dicembre 1991 e non in base
al patrimonio risultante dal bilancio chiuso al 31 dicembre 1992.
Il motivo è infondato e va pertanto respinto.
Invero la Corte di appello ha rilevato, nella motivazione
dell'impugnata sentenza, che la società I. aveva originariamente richiesto
che il calcolo della quota spettantele fosse calcolato in base al bilancio
chiuso al 31 dicembre 1991 facendo riferimento a quella che, secondo la sua
prospettazioni, era l'esatta interpretazione dell'
art. 2437 del codice
civile mentre in appello ha richiesto che il riferimento al bilancio,
chiuso alla data del 31 dicembre 1991, fosse fatto tenuto conto
dell'illegittimità del bilancio chiuso al 31 dicembre 1992 ed approvato nel
luglio 1993, con ciò mutando non già il
petitum della domanda proposta ma
la
causa petendi sulla quale il
petitum stesso era fondato.
Ne consegue che rettamente la Corte di merito ha qualificato come
domanda nuova la questione sottoposta al suo esame, posto che il mutamento
della
causa petendi richiedeva un ulteriore accertamento, non proposto in
precedenza, dichiarandola inammissibile, per il divieto di proporre domande
nuove in appello.
Il terzo motivo va quindi respinto.
Parimenti infondato è poi il quarto motivo con il quale la società
ricorrente osserva che la Corte territoriale ha ritenuto che la situazione
patrimoniale al 31 dicembre 1992 approvata dal solo consiglio di
amministrazione il 24 marzo 1993, prima del recesso dell'I. S.p.A., non
avesse alcuna rilevanza, ai fini del decidere, posto che l'
art. 2437 del
codice civile fa esclusivo riferimento al bilancio dell'ultimo esercizio.
Tale motivazione non tiene conto che l'I. al momento del suo recesso
poteva quanto meno fare affidamento sulla situazione patrimoniale esposta
dal consiglio di amministrazione, nel documento dallo stesso redatto, dal
quale risultava un patrimonio netto di lire 40.000.000.000 e poteva quindi
confidare su un rimborso di lire 8.000.000.000.
Le esposte censure contenute nel quarto motivo possono essere ritenute
assorbite, nelle argomentazioni che precedono, posto che la quota di
rimborso va calcolata sulla base dell'ultimo bilancio di esercizio, che
deve essere redatto in base al disposto di cui agli artt. 2423 ss. del
codice civile e non sulla base della situazione patrimoniale ritenuta dal
consiglio di amministrazione in un proprio documento, non essendo tale
ipotesi prevista dalla legge.
Con il quinto motivo di cassazione assume l'I. che prima
dell'ammissione della F. all'amministrazione controllata aveva impugnato il
bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 1992 avanti al
Tribunale di Torino e che successivamente aveva trasferito tale
impugnazione in sede di opposizione allo stato passivo dell'amministrazione
straordinaria, ai sensi dell'art. 98 della L. Fallimentare.
Di conseguenza era onere del Tribunale, in sede di opposizione allo
stato passivo, determinare l'illegittimità della delibera di approvazione
del bilancio ed ammettere il credito al passivo, in base all'ultimo
bilancio, depurato delle poste illegittime.
Il motivo è infondato e va pertanto respinto.
Invero va al riguardo rilevato che erroneamente il giudizio di
opposizione alla delibera di approvazione del bilancio è stato trasferito,
ai sensi dell'art. 98 della L. Fallimentare, in sede di opposizione allo
stato passivo dell'amministrazione straordinaria, in quanto tale giudizio
presupponeva non una pronunzia di mero accertamento di un credito
controverso o comunque una pronunzia strumentale a tale accertamento, ma
una pronunzia costitutiva, finalizzata all'annullamento della delibera
assembleare, dalla quale non poteva discendere direttamente una statuizione
attinente all'esistenza o meno dello stesso credito dedotto in giudizio,
posto che il giudizio in ordine alla validità di una delibera di
approvazione di bilancio è un giudizio limitato all'accertamento della sola
legittimità della delibera, al quale consegue in caso di accoglimento della
domanda, la necessità di una nuova redazione del bilancio.
Pertanto, in sede di opposizione allo stato passivo la S.p.A. I. non
avrebbe mai potuto ottenere, come richiesto, un annullamento della delibera
di approvazione del bilancio impugnata, con contestuale sostituzione di una
nuova delibera, depurata, ad opera del giudice, della posta "costi ed onere
di ristrutturazione delle partecipate" per lire 39.000.000.000.
Il motivo va quindi disatteso, avendo la Corte di merito rettamente
applicato i principi su enunciati.
Il ricorso va pertanto interamente