Massima - L'art. 4 della VI Direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, n. 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari, deve essere interpretato nel senso che quando l'Amministrazione fiscale ha riconosciuto la qualità di soggetto passivo Iva di una società che ha dichiarato la sua intenzione di avviare un'attività economica che dà luogo ad operazioni imponibili, ordinare uno studio sulla redditività dell'attività economica ai sensi di tale articolo, anche se questo studio ha come fine di esaminare in quale
misura l'attività programmata sia redditizia.
Sent. del 29 febbraio 1996, causa C-110/94
della Corte Giust. CEE, Sez. V
Iva - Detrazione - Operazioni compiute da una società per valutare la
convenienza dell'avvio di un'attività - Rimborso dell'imposta passiva
chiesto ed ottenuto - Mancato avvio dell'attività e liquidazione della
società - Possibilità per l'Amministrazione di disconoscere la detrazione e
ripetere l'Iva - Non sussiste
Massima -
L'art. 4 della VI Direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, n.
77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati
membri relative alle imposte sulla cifra d'affari, deve essere interpretato
nel senso che:
- quando l'Amministrazione fiscale ha riconosciuto la qualità di
soggetto passivo Iva di una società che ha dichiarato la sua intenzione di
avviare un'attività economica che dà luogo ad operazioni imponibili,
ordinare uno studio sulla redditività dell'attività economica ai sensi di
tale articolo, anche se questo studio ha come fine di esaminare in quale
misura l'attività programmata sia redditizia, e che
- salvo nei casi di situazioni fraudolente o abusive, la qualità di
soggetto passivo Iva non può essere revocata con effetto retroattivo a tale
società, qualora, in considerazione dei risultati di tale studio, si sia
deciso di non passare alla fase operativa e di metterla in liquidazione, di
modo che l'attività economica prevista non ha dato luogo ad operazioni
imponibili
(1).
Fatto e Diritto - 1. Con sentenza 5 aprile 1994, pervenuta alla Corte
l'8 aprile seguente, il Rechtbank van eerste aanleg di Brugge ha proposto
alla Corte, ai sensi dell'art. 177 del Trattato CE, una questione
pregiudiziale relativa all'interpretazione dell'art. 4, nn. 1 e 2, della VI
Direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, n. 77/388/Cee, in materia di
armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte
sulla cifra d'affari - Sistema comune d'imposta sul valore aggiunto: base
imponibile uniforme (GU L145, pag. 1, in prosieguo: la "Direttiva").
2. Tale questione è stata sollevata nell'ambito di un procedimento di
opposizione ad un'ingiunzione emessa dall'amministrazione belga nei
confronti dell'Intercommunale voor zeewaterontzilting, società anonima in
liquidazione (in prosieguo: la "Inzo"), al fine di ottenere la restituzione
dell'Iva che quest'ultima ha recuperato a titolo del suo diritto a
detrazione.
3. L'art. 4, nn. 1 e 2, della Direttiva stabilisce:
"1. Si considera soggetto passivo chiunque esercita in modo
indipendente e in qualsiasi luogo una delle attività economiche di cui al
paragrafo 2, indipendentemente dallo scopo o dai risultati di detta
attività.
2. Le attività economiche di cui al paragrafo 1 sono tutte le
attività di produttore, di commerciante o di prestatore di servizi,
comprese le attività estrattive, agricole, nonché quelle delle professioni
liberali o assimilate. Si considera in particolare attività economica
un'operazione che comporti lo sfruttamento di un bene materiale o
immateriale per ricavarne introiti aventi un certo carattere di stabilità".
4. L'art. 17, n. 2, della Direttiva prevede:
"Nella misura in cui beni e servizi sono impiegati ai fini di sue
operazioni soggette ad imposta, il soggetto passivo è autorizzato a dedurre
dall'imposta di cui è debitore:
a) l'imposta sul valore aggiunto dovuta o assolta per le merci che
gli sono o gli saranno fornite e per i servizi che gli sono o gli saranno
prestati da un altro soggetto passivo,
(...)".
5. In base all'art. 18, n. 4, "qualora, per un dato periodo fiscale,
l'importo delle deduzioni autorizzate superi quello dell'imposta dovuta,
gli Stati membri possono procedere al rimborso o riportare l'eccedenza al
periodo successivo, secondo modalità da essi stabilite (...)".
6. Ai sensi dell'art. 22, n. 1, della Direttiva, "ogni soggetto passivo
deve dichiarare l'inizio, il cambiamento e la cessazione della propria
attività in qualità di soggetto passivo".
7. La Inzo è stata istituita nel 1974 in particolare dalle province
della Fiandra occidentale e della Fiandra orientale e da un certo numero di
comuni. Il suo scopo sociale è stato definito nel senso che mira allo
sviluppo ed allo sfruttamento di procedimenti relativi al trattamento
dell'acqua del mare e dell'acqua salmastra, nonché alla trasformazione di
queste acque in acqua potabile al fine della loro distribuzione.
8. A questo scopo la Inzo ha acquistato talune attrezzature ed ha
disposto uno studio sulla redditività del progetto di costruzione di un
impianto di desalinizzazione dell'acqua. Per questa attività, ed in
particolare per il lavoro di ricerca, essa ha versato l'Iva.
Successivamente, questa imposta le è stata rimborsata dall'amministrazione
fiscale ai sensi dell'art. 76 del codice belga dell'Iva.
9. Nel 1988, poiché dallo studio del progetto erano emersi numerosi
problemi di redditività ed alcuni investitori si erano ritirati, il
progetto è stato abbandonato e la Inzo è stata messa in liquidazione. Essa
quindi non ha mai avviato l'attività prevista.
10. Nel 1983, in occasione di una verifica fiscale, l'amministrazione
fiscale ha constatato che la Inzo non aveva effettuato alcuna operazione
imponibile per cui le chiedeva la restituzione dell'Iva recuperata tra il
1978 ed il 1982, ossia un importo di 4.913.001 BFR, oltre a 736.500 BFR a
titolo di ammenda e di interessi di mora.
11. La Inzo ha presentato opposizione contro questa richiesta dinanzi
al Rechtbank van eerste aanleg di Brugge. Facendo riferimento in
particolare alla sentenza della Corte 14 febbraio 1985, causa 268/83,
Rompelman (Racc. pag. 665), la Inzo ha sostenuto di aver manifestato con
atti inequivocabili la sua volontà di effettuare regolarmente operazioni
imponibili. A tal riguardo essa fa riferimento al suo statuto ed al fatto
che aveva assunto personale, aveva istituito un'organizzazione che
consentiva la realizzazione del suo scopo sociale ed aveva ottenuto taluni
finanziamenti.
12. Dinanzi al giudice nazionale, l'amministrazione fiscale ha
replicato, sostanzialmente, che la Inzo non soddisfaceva alla definizione
della nozione di soggetto passivo ai sensi degli artt. 4 e 17 della
Direttiva. A suo parere l'aver disposto un lavoro di ricerca non poteva
essere considerato come un atto che esprime inequivocabilmente la volontà
della Inzo di passare successivamente ad una fase commerciale, poiché il
suo statuto le consentiva di limitarsi unicamente a questo lavoro di
ricerca ed i soci si erano riservati il diritto di adottare, dopo
l'esecuzione di questo lavoro di ricerca, una decisione negativa al
riguardo.
13. Alla luce di quanto sopra, il Rechtbank ha deciso di sospendere il
procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione
pregiudiziale:
"Se debba essere considerata un'attività economica, ai sensi
dell'art. 4, nn. 1 e 2, della VI Direttiva 17 maggio 1977, l'attività di
una società, istituita con uno scopo ben determinato (vale a dire: "la
ricerca, lo studio, l'organizzazione, lo sfruttamento economico e la
promozione di tutti i procedimenti per trattare, ottenere e vendere l'acqua
di mare e l'acqua salmastra"), la cui attività in concreto si è limitata
soltanto a ordinare e a pagare un vasto studio sulla redditività relativo
al procedimento da istituire, il quale ha dimostrato la mancanza di
redditività, e al tempo stesso ha comportato la liquidazione della stessa
società".
14. Con tale questione il giudice nazionale chiede in sostanza se
l'art. 4 della Direttiva debba essere interpretato nel senso che:
- quando l'amministrazione fiscale ha riconosciuto la qualità di
soggetto passivo Iva di una società che ha dichiarato la sua intenzione di
avviare un'attività economica che dà luogo ad operazioni imponibili,
ordinare uno studio sulla redditività dell'attività programmata possa
essere considerato come un'attività economica ai sensi di tale articolo,
anche se tale studio ha come fine di esaminare in quale misura l'attività
programmata sia redditizia, e
- la qualità di soggetto passivo possa essere revocata con effetto
retroattivo a questa società, qualora, in considerazione dei risultati di
tale studio, si sia deciso di non passare alla fase operativa e di metterla
in liquidazione, di modo che l'attività economica prevista non ha dato
luogo ad operazioni imponibili.
15. Nella sentenza Rompelman, sopra menzionata, punto 22, la Corte ha
dichiarato che le attività economiche di cui all'art. 4, n. 1, possono
consistere in vari atti consecutivi e che gli atti preparatori, come il
procurarsi i mezzi per esercitare siffatte attività e, pertanto, anche
l'acquisto di un bene immobile, devono già ritenersi parte integrante delle
attività economiche.
16. In base alla stessa sentenza, punto 23, il principio della
neutralità dell'Iva per quanto riguarda l'imposizione fiscale
dell'operatore economico esige che le prime spese di investimento
effettuate ai fini di una data operazione siano considerate come attività
economiche e sarebbe in contrasto con tale principio il fatto che queste
attività avessero inizio soltanto nel momento in cui un bene immobile viene
effettivamente sfruttato, cioè quando comincia a produrre un reddito
imponibile. Qualsiasi altra interpretazione dell'art. 4 della VI Direttiva
porrebbe a carico dell'operatore, nell'esercizio della sua attività
economica, l'onere dell'Iva, senza dargli la possibilità di effettuarne la
detrazione in conformità all'art. 17, e si risolverebbe in un'arbitraria
distinzione tra le spese di investimento effettuate prima e durante
l'effettivo sfruttamento di un bene immobile.
17. Da questa sentenza deriva che anche le prime spese di investimento
effettuate ai fini di una data operazione possono essere considerate come
attività economiche ai sensi dell'art. 4 della Direttiva e che, in tale
contesto, l'amministrazione fiscale deve prendere in considerazione la
dichiarata intenzione dell'impresa.
18. Nel caso in cui l'amministrazione fiscale ha riconosciuto la
qualità di soggetto passivo Iva di una società che ha dichiarato la sua
intenzione di avviare un'attività economica che dà luogo ad operazioni
imponibili, la realizzazione di uno studio sugli aspetti tecnici ed
economici dell'attività programmata può essere pertanto considerata come
un'attività economica ai sensi dell'art. 4 della Direttiva, anche se questo
studio ha come fine di esaminare in quale misura l'attività prevista sia
redditizia.
19. Ne deriva che, a queste stesse condizioni, l'Iva versata per un
tale studio sulla redditività può in via di principio essere detratta in
conformità all'art. 17 della Direttiva.
20. Contrariamente a quanto sostengono il governo belga ed il governo
tedesco, questa detrazione rimane acquisita anche se, successivamente, si è
deciso, in considerazione dei risultati di questo studio, di non passare
alla fase operativa e di mettere la società in liquidazione, di modo che
l'attività economica prevista non ha dato luogo ad operazioni soggette ad
imposta.
21. Infatti, come fa rilevare la Commissione, il principio della
certezza del diritto si oppone a che i diritti ed obblighi dei soggetti
passivi dipendano da fatti, circostanze o eventi che si sono verificati
successivamente al loro accertamento da parte dell'amministrazione fiscale.
Ne deriva che, a decorrere dal momento in cui quest'ultima ha accettato,
sulla base dei dati trasmessi da un'impresa, che sia ad essa concessa la
qualità di soggetto passivo, questo status non può più, in via di
principio, esserle revocato successivamente con effetto retroattivo a causa
del verificarsi o meno di taluni eventi.
22. Una diversa interpretazione della Direttiva sarebbe poi
incompatibile col principio della neutralità dell'Iva per quanto riguarda
l'imposizione fiscale dell'impresa. Essa potrebbe creare, all'atto del
trattamento fiscale delle stesse attività di investimento, disparità non
giustificate tra imprese che effettuano già operazioni imponibili e altre
che cercano, mediante investimenti, di avviare attività da cui deriveranno
operazioni imponibili. Allo stesso modo, si creerebbero disparità
arbitrarie tra queste ultime imprese in quanto l'accettazione definitiva
delle detrazioni dipenderebbe dal fatto che tali investimenti diano luogo o
meno ad operazioni soggette ad imposta.
23. Occorre infine aggiungere, come la Corte ha constatato nella
sentenza Rompelman, sopra menzionata, punto 24, che incombe a colui che
chiede la detrazione dell'Iva l'onere di provare che sono soddisfatte le
condizioni per tale detrazione e che l'art. 4 non osta a che
l'amministrazione fiscale esiga che l'intenzione dichiarata di avviare
un'attività economica che dà luogo ad operazioni imponibili venga
confermata da elementi oggettivi.
24. In tale contesto occorre sottolineare, come ha fatto la
Commissione, che la qualità di soggetto passivo è definitivamente acquisita
solo se la dichiarazione dell'intenzione di avviare l'attività economica
programmata sia stata effettuata in buona fede dall'interessato. Nelle
situazioni fraudolente o abusive in cui ad esempio quest'ultimo ha finto di
voler avviare un'attività economica specifica, ma ha cercato in realtà di
far entrare nel suo patrimonio privato beni che potevano costituire oggetto
di una detrazione, l'amministrazione fiscale può chiedere, con effetto
retroattivo, il rimborso delle somme detratte poiché queste detrazioni sono
state concesse sulla base di false dichiarazioni.
25. Occorre quindi risolvere la questione pregiudiziale dichiarando che
l'art. 4 della Direttiva dev'essere interpretato nel senso che:
- quando l'amministrazione fiscale ha riconosciuto la qualità di
soggetto passivo Iva di una società che ha dichiarato la sua intenzione di
avviare un'attività economica che dà luogo ad operazioni imponibili,
ordinare uno studio sulla redditività dell'attività programmata può essere
considerato come un'attività economica ai sensi di tale articolo, anche se
questo studio ha come fine di esaminare in quale misura l'attività
programmata sia redditizia, e che
- salvo nei casi di situazioni fraudolente o abusive, la qualità di
soggetto passivo Iva non può essere revocata con effetto retroattivo a tale
società, qualora, in considerazione dei risultati di tale studio, si sia
deciso di non passare alla fase operativa e di metterla in liquidazione, di
modo che l'attività economica prevista non ha dato luogo ad operazioni
imponibili.
Sulle spese
26. Le spese sostenute dal governo tedesco e dalla Commissione delle
Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono
dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il
presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice
nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.
P.Q.M. - La Corte (Sezione V), pronunciandosi sulla questione
sottopostale dal Rechtbank van eerste aanleg di Brugge con sentenza 5
aprile 1994, dichiara:
L'art. 4 della VI Direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, n.
77/388/Cee, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati
membri relative alle imposte sulla cifra d'affari - Sistema comune
d'imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme dev'essere
interpretato nel senso che
- quando l'amministrazione fiscale ha riconosciuto la qualità di
soggetto passivo Iva di una società che ha dichiarato la sua intenzione di
avviare un'attività economica che dà luogo ad operazioni imponibili,
ordinare uno studio sulla redditività dell'attività programmata può essere
considerato come un'attività economica ai sensi di tale articolo, anche se
questo studio ha come fine di esaminare in quale misura l'attività
programmata sia redditizia, e che
- salvo nei casi di situazioni fraudolente o abusive, la qualità di
soggetto passivo Iva non può essere revocata con effetto retroattivo a tale
società, qualora, in considerazione dei risultati di tale studio, si sia
deciso di non passare alla fase operativa e di metterla in liquidazione, di
modo che l'attività economica prevista non ha dato luogo ad operazioni
imponibili.