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Il genitore clandestino può rimanere in Italia per accudire il figlio minore anche in assenza di situazioni di emergenza o di circostanze contingenti ed eccezionali strettamente collegate alla sua salute

Pubblicato il: 05/11/2010



Il genitore clandestino può rimanere in Italia per accudire il figlio minore anche in assenza di situazioni di emergenza o di circostanze contingenti ed eccezionali strettamente collegate alla sua salute. La temporanea autorizzazione alla permanenza in Italia del familiare del minore, prevista dall'art. 31 del D.Lgs. n. 286 del 1998 in presenza di gravi motivi connessi al suo sviluppo psico-fisico, non postula infatti necessariamente l'esistenza di situazioni di emergenza, potendo comprendere qualsiasi danno effettivo, concreto, percepibile e obiettivamente grave che, in considerazione dell'età o delle condizioni di salute ricollegabili al complessivo equilibrio psico-fisico, deriva o deriverà certamente al minore dall'allontanamento del familiare. Si tratta di situazioni di durata limitata la cui valutazione è rimessa al giudizio del magistrato. Corte di Cassazione Sezioni Unite Civile, Sentenza del 25 ottobre 2010, n. 21799

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