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L'assegno bancario rilasciato senza indicazione del nome del prenditore non è invalido, ma vale come assegno bancario al portatore

Pubblicato il: 05/11/2010



L'assegno bancario rilasciato senza indicazione del nome del prenditore non è invalido, ma vale come assegno bancario al portatore e, di conseguenza, può essere convertito dal possessore in titolo all'ordine o riempiendolo con il proprio nome e trasferendolo mediante girata, ovvero riempiendolo con il nome di un terzo e consegnandogli il titolo. La Corte ha altresì chiarito che, ai sensi dell'art. 1180 c.c., è consentito l'adempimento del terzo, anche contro la volontà del creditore, se questi non ha interesse a che il debitore esegua personalmente la prestazione, e che tale fattispecie è integrata dalla consegna, da parte del debitore, di un assegno emesso da un terzo a favore del creditore, quando, il titolo sia accettato in pagamento dal creditore e da questi incassato. (Cass. 8922/98). Corte di Cassazione Sezione 1 Civile, Sentenza del 21 ottobre 2010, n. 21644

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