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La convivenza "occasionale" o "temporanea" con un terzo non determina la riduzione automatica dell'assegno di mantenimento

Pubblicato il: 22/12/2010



La convivenza "occasionale" o "temporanea" con un terzo non consente di presumere il miglioramento delle condizioni economiche di chi conviva con lo stesso e a ritenere la stessa da sola sufficiente ad esonerare il coniuge dal contributo di mantenimento (Cass. 10 agosto 2007 n. 17643 e 10 novembre 2006 n. 24056). E' qaunto stabilito dalla Corte di Cassazione Sezione 1 Civile che con la sentenza del 25 novembre 2010, n. 23968 ha confermato l'orientamento consolidato in materia. Corte di Cassazione Sezione 1 Civile,n Sentenza del 25 novembre 2010, n. 23968

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