Massima - Secondo gli ordinari canoni civilistici, il conferimento di un'azienda individuale in una società, sia essa di persone o di capitali, comporta un fenomeno traslativo soggetto alla disciplina degli artt. 2538 e segg. c.c.; di conseguenza, il credito iva, già vantato dall'impresa individuale, per effetto del conferimento e a far tempo da questo, viene trasferito alla società ai sensi dell'art. 2559 c.c., con conseguente perdita di legittimazione del conferitario a pretendere il correlativo rimborso.
Sent. n. 6578 del 12 marzo 2008 (ud. del 9 gennaio 2008)
della Corte Cass., Sez. tributaria - Pres. Lupi Rel. Cappabianca
Imposta valore aggiunto - Iva - Credito – Trasferimento di azienda -
Comporta il trasferimento del credito
Massima - Secondo gli ordinari canoni civilistici, il conferimento di
un’azienda individuale in una società, sia essa di persone o di capitali,
comporta un fenomeno traslativo soggetto alla disciplina degli
artt. 2538 e
segg. c.c.; di conseguenza, il credito iva, già vantato dall’impresa
individuale, per effetto del conferimento e a far tempo da questo, viene
trasferito alla società ai sensi dell’
art. 2559 c.c., con conseguente
perdita di legittimazione del conferitario a pretendere il correlativo
rimborso.
Svolgimento del processo - L'8.9.1992 L.M. conferì la propria impresa
individuale nella neocostituita B.L. di L.M. & C. s.n.c., con effetto a
partire dal 10.9.1992. Con tale atto vennero conferite tutte le attività e
passività risultanti dalla situazione patrimoniale aziendale.
Successivamente, per l'impresa individuale, L.M. comunicò, ai sensi del
D.P.R. n. 633 del 1972,
art. 35, la cessazione dell'attività e, quindi,
presentò dichiarazione annuale iva per l'anno in corso, chiedendo il
rimborso del credito d'imposta, pari a L. 13.642.000, dalla stessa
emergente.
In data 17.10.1996, l'Ufficio comunicò il provvedimento di diniego del
richiesto rimborso, fondato sul rilievo che, a seguito del conferimento
dell'azienda dell'impresa individuale nella s.n.c. B.L. di L.M. & C, era
solo quest'ultima, dalla data del conferimento, a poter disporre del
credito.
Avverso il diniego di rimborso il contribuente propose tempestivo
ricorso, che fu respinto dall'adita commissione tributaria.
L'appello successivamente proposto dal contribuente - che lamentava
l'errata applicazione della L. n. 413 del 1991,
art. 29, e che sosteneva
che, con il conferimento dell'azienda, titolare degli obblighi e dei diritti
restava il conferente - fu respinto dalla commissione regionale.
Avverso la decisione di appello, il contribuente ha proposto ricorso per
cassazione in unico complesso motivo, illustrato anche con memoria.
L'Amministrazione finanziaria ha resistito con controricorso.
Motivi della decisione - Acquisito ed analizzato l'atto di costituzione
della B.L. di L.M. & C. s.n.c., il giudice a quo ha, in particolare,
rilevato: che dal sistema normativo non è dato riscontrare un impedimento
giuridico alla trasmissibilità del credito iva; che, in base agli ordinari
canoni civilistici, con il conferimento si trasferisce l'azienda con tutti i
suoi elementi attivi e passivi ed il soggetto conferitario succede a titolo
universale nei rapporti giuridici già facenti capo all'azienda conferita;
che l'esame dell'atto di costituzione di società in nome collettivo rivela
che era stata determinata una situazione patrimoniale di conferimento
riferita alla data del 31.07.92 e che non era stata operata alcuna
esclusione del credito iva dall'oggetto del conferimento; che a diversa
conclusione non poteva indurre la circostanza che il conferimento di azienda
in questione fosse stato effettuato ai sensi della L. n. 413 del 1991,
art.
29, giacché tale norma non deroga ai principi generali in tema di
conferimento di azienda, ma si limita a prevedere un trattamento tributario
agevolato per tali operazioni.
Il contribuente censura la riportata decisione, sotto il profilo della
violazione di legge (
art. 2555 c.c. e segg., D.L. n. 70 del 1988,
art. 5,
comma 4 ter, D.P.R. n. 633 del 1972,
art. 4) e sotto quello del vizio di
motivazione. In proposito, rileva, in sintesi, che la soggettività passiva
iva sarebbe intrasmissibile e che tale sarebbe anche il credito derivante
dal rapporto d'imposta, in considerazione della natura pubblicistica del
rapporto medesimo.
Osserva, inoltre, che il giudice d'appello avrebbe affermato l'avvenuta
cessione del credito d'imposta facendo riferimento alla situazione
patrimoniale di conferimento riferita alla data del 31.7.1992, in cui, in
realtà, il credito d'imposta non era ancora sorto e non avrebbe potuto,
quindi, essere oggetto di cessione.
Il ricorso è infondato.
Puntualizzato che si verte in tema di cessione di credito maturato in
relazione a rapporto d'imposta (iva) e non di trasferimento di soggettività
passiva d'imposta, deve convenirsi con il giudice a quo che, nel sistema
normativo, non è dato riscontrare alcun impedimento giuridico alla
trasmissibilità del credito iva ed emergono, semmai, indicazioni di segno
contrario (lo stesso D.L. n. 70 del 1988,
art. 5, comma 4 ter, convertito in
L. 154 del 1988, evocato a fini opposti dal contribuente, contempla come
possibile l'eventualità di una cessione del credito iva risultante dalla
dichiarazione annuale).
Va, inoltre, rilevato che, in concreto, risulta intangibilmente
accertato dal giudice del merito che l'azienda dell'impresa individuale del
L. fu conferita nella società senza esclusione del maturato credito iva
dall'oggetto del conferimento.
Ciò posto ed atteso che, secondo gli ordinari canoni civilistici, il
conferimento di un'azienda individuale in una società, sia essa di persona o
di capitali, comporta un fenomeno traslativo soggetto alla disciplina
dell'
art. 2558 c.c. e segg. (cfr. Cass. 21229/06,
1954/04, 5141/02,
1963/90), si deve necessariamente inferire che il credito iva, già vantato
dall'impresa individuale facente capo a L. M., fu, per effetto del
conferimento e a far tempo da questo, trasferito alla società ai sensi
dell'
art. 2559 c.c., con conseguente perdita di legittimazione del
conferitario a pretendere il correlativo rimborso.
Il profilo del ricorso attinente al preteso riferimento del conferimento
a momento precedente alla maturazione del credito si rivela, poi,
inammissibile, giacché configura censura nuova, almeno in prospettiva di
autosufficienza, introducendo un tema di decisione che, né la decisione
impugnata né gli atti di parte nel presente giudizio, rivelano proposto e
trattato davanti al giudice del merito (v. Cass. 14590/05, 13979/05, 6656/04
5561/04).
Alla stregua delle considerazioni che precedono, e modificata per quanto
di ragione la motivazione della sentenza impugnata, s'impone il rigetto del
ricorso.
Per la soccombenza, il contribuente va condannato al pagamento delle
spese di causa, liquidate in complessivi Euro 1.600,00 (di cui Euro 1.500,00
per onorario), oltre spese generali ed accessori di legge.
P.Q.M. - la Corte: respinge il ricorso; condanna il contribuente al
pagamento delle spese di causa, liquidate in complessivi Euro 1.600,00 (di
cui Euro 1.500,00 per onorario), oltre spese generali ed accessori di legge.