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legittimità disconoscimento plafond inesistente derivante da soggetto conferente ramo di azienda

Pubblicato il: 29/12/2010



Massima - Le comunicazioni richieste dalla disciplina relativa all'utilizzo del plafond di cui agli artt. 8 e 35 del D.P.R. n. 633/1972 costituiscono il necessario completamento di un sistema normativo finalizzato all'indispensabile chiarezza di rapporti tra l'Amministrazione finanziaria ed il contribuente. Conseguentemente, è legittimo il disconoscimento dell'utilizzo di un plafond inesistente da parte di un soggetto passivo conferente un ramo d'azienda al quale siano da ricondursi le operazioni effettuate in sospensione d'imposta. Sent. n. 336 del 28 novembre 2007 (ud. del 17 ottobre 2007) della Comm. trib. prov. di Milano

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