Massima - Le comunicazioni richieste dalla disciplina relativa all'utilizzo del plafond di cui agli artt. 8 e 35 del D.P.R. n. 633/1972 costituiscono il necessario completamento di un sistema normativo finalizzato all'indispensabile chiarezza di rapporti tra l'Amministrazione finanziaria
ed il contribuente. Conseguentemente, è legittimo il disconoscimento dell'utilizzo di un plafond inesistente da parte di un soggetto passivo conferente un ramo d'azienda al quale siano da ricondursi le operazioni effettuate in sospensione d'imposta.
Sent. n. 336 del 28 novembre 2007 (ud. del 17 ottobre 2007)
della Comm. trib. prov. di Milano, Sez. XXVI - Pres. e Rel. Martino
Imposta sul valore aggiunto (IVA) - Art. 8, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 -
Esportatori abituali - Plafond - Conferimento di ramo d’azienda - Art. 35,
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 - Omessa comunicazione - Effettuazione di
operazioni in sospensione d’imposta - Conseguenze
Massima - Le comunicazioni richieste dalla disciplina relativa all’utilizzo
del plafond di cui agli
artt. 8 e
35 del D.P.R. n. 633/1972 costituiscono il
necessario completamento di un sistema normativo finalizzato
all’indispensabile chiarezza di rapporti tra l’Amministrazione finanziaria
ed il contribuente. Conseguentemente, è legittimo il disconoscimento
dell’utilizzo di un
plafond inesistente da parte di un soggetto passivo
conferente un ramo d’azienda al quale siano da ricondursi le operazioni
effettuate in sospensione d’imposta.
Considerazioni in fatto e in diritto - La società ha ricorso contro
l'avviso d'accertamento indicato
in epigrafe con il quale l'Agenzia delle Entrate ufficio di ha
rettificato la dichiarazione IVA 2000 recuperando alla tassazione l'imposta
-e sanzioni- dovuta per effetto del mancato riconoscimento del plafond IVA
previsto all'
art. 8 dpr 633/72 per gli esportatori abituali, sull'assunto
secondo che la società T. spa, conferente di ramo d'azienda, nell'anno '99
avrebbe effettuato acquisti in sospensione d'imposta utilizzando un plafond
IVA in larga misura inesistente.
La ricorrente ha eccepito la nullità dell'accertamento per difetto di
motivazione assumendo che la rettifica si fonderebbe su dati di fatto
erronei e su elementi, come l'interrogazione dei dati del sistema VIES, non
messi a disposizione della parte.
In fatto, ha ripercorso le fasi e della ristrutturazione finanziaria e
industriale che ha condotto all'atto di conferimento con il quale era stato
iposo iure trasferito il plafond IVA, negando di aver continuato l'attività
d'impresa e imputando a un errore dello spedizioniere la compilazione del
documento doganale con l'indicazione del codice fiscale di essa società.
Quanto, poi, all'omissione della comunicazione prevista all'
art. 35 dpr
n.633/72, ha osservato trattarsi di adempimento non previsto dalla normativa
de qua che provvede a elencare tassativamente le comunicazione cui i
contribuenti sono tenuti in materia d'IVA.
Infine, ha chiesto l'annullamento delle sanzioni valutando, in ipotesi,
come errore meramente formale il proprio comportamento.
L'ufficio finanziario si è costituito, ha ulteriormente replicato agli
argomenti della ricorrente, ha concluso per la conferma del proprio atto.
A conclusione dell'odierna pubblica udienza, giudica il Collegio che il
ricorso debba essere rigettato.
È provato per tabulas - e non sarebbe ipotizzabile altra prova- che il
30 novembre '98 la società ... ha conferito il proprio ramo d'azienda
adibito a vendita, progettazione e produzione d'impianti alla società ...
sulla base delle situazione patrimoniale al 30/09/98, con ciò trasferendo
anche il plafond IVA, trattandosi di effetto legale dell'atto.
Che l'atto di conferimento sia stato registrato risulta dagli estremi di
registrazione apposti sul documento e dei quali, in ipotesi, va dimostrata
la falsità.
È provato che nell'anno 1999 la società ha eseguito delle esportazioni,
ciò ricavandosi dai bollettini doganali e dai dati del sistema VIES.
Che possa essersi trattato di un errore dello spedizioniere, frutto di
particolare negligenza e ripetuto, non è credibile, ma in ogni caso ciò
atterrebbe a rapporti interni ai quali l'amministrazione finanziaria è del
tutto estranea e dei quali, di conseguenza non può subire gli effetti
pregiudizievoli. Se così è davvero accaduto sarà la parte a far valere le
proprie ragioni nei confronti dello spedizioniere infedele.
Per completezza va detto che le comunicazioni richieste dal dpr n.633/72
non sono un fuor d'opera, bensì il necessario completamento di un sistema
normativo finalizzato all'indispensabile chiarezza di rapporti tra il fisco
e la parte privata tenuta, per l'effetto a notiziare l'amministrazione
finanziaria delle eventuali operazioni straordinarie e del trasferimento del
plafond IVA. Soprattutto, va aggiunto, allorché il conferente mantenga la
partita IVA.
Non sussistono le condizioni per non applicare le sanzioni esulando il
caso di specie dalle situazioni di obiettiva incertezza della norma.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano, tenuto conto del valore
della controversia, in complessivi € 4.000,00.
P.Q.M. - rigetta il ricorso e condanna la società a rimborsare
all'Agenzia delle Entrate ufficio di le spese processuali che liquida in
complessivi € 4.000,00.