Massima - Mancando di bilanci certificati nel caso di società semplici, cui le società di fatto sono assimilate ai fini tributari, la prova delle passività da portare in deduzione in sede di tassazione non può essere data dalla certificazione notarile del bilancio allegato all'atto di costituzione
del nuovo soggetto societario dal momento che il potere di certificazione del pubblico ufficiale riguarda la veridicità dell'avvenuta dichiarazione ma non può estendersi anche alla veridicità del contenuto della stessa. I debiti gravanti sulla società stessa debbono avere infatti data certa ed
essere suffragati da certificazione inequivocabile.
Dec. n. 480 del 24 gennaio 2007 (ud. del 15 gennaio 2007)
della Comm. trib. centr., Sez. XXV - Pres. Iannotta, Rel. D'Aversa
Registro - Atti societari - Costituzione di società mediante conferimento di
azienda e denaro - Tassazione al lordo e non al netto delle passività
dichiarate nel bilancio allegato all'atto di costituzione - Legittimità -
Sussiste - Art. 4 della Tariffa, Parte Prima, allegata al D.P.R. 26 aprile
1986, n. 131
Massima - Mancando di bilanci certificati nel caso di società semplici,
cui le società di fatto sono assimilate ai fini tributari, la prova delle
passività da portare in deduzione in sede di tassazione non può essere data
dalla certificazione notarile del bilancio allegato all'atto di costituzione
del nuovo soggetto societario dal momento che il potere di certificazione
del pubblico ufficiale riguarda la veridicità dell'avvenuta dichiarazione ma
non può estendersi anche alla veridicità del contenuto della stessa. I
debiti gravanti sulla società stessa debbono avere infatti data certa ed
essere suffragati da certificazione inequivocabile.
(Oggetto della controversia: ricorso avverso avviso di liquidazione di
maggiore imposta per atto del 28 dicembre 1978)
Fatto - Con atto notarile del 28 dicembre 1978 è stata costituita la
società V.S. con il conferimento di azienda e danaro. Al momento della
registrazione furono pagate le imposte dovute sull'imponibile di
lire 42.800.000, al netto delle passività dichiarate, nell'atto stesso, per
l'importo di lire 212.700.000.
Successivamente l'ufficio, considerato che, in relazione all'atto
costitutivo
de quo, mancava, sia una contabilità generale, sia scritture
aventi data certa, elevò supplemento di imposta sottoponendo a tassazione i
conferimenti di cui sopra, al lordo delle passività dichiarate che riteneva
non essere state debitamente documentate.
Avverso tale maggiore imposizione gli interessati adirono la Commissione
tributaria di I grado di Foggia la quale accolse il ricorso nella
considerazione che il bilancio, contente le passività in questione, era
stato allegato all'atto notarile di costituzione del quale, anzi, faceva
parte integrante.
Tale giudizio è stato confermato in secondo grado che ha respinto
l'appello dell'ufficio tributario che ha di nuovo proposto ricorso a questa
Commissione centrale.
Diritto - Sostiene l'ufficio ricorrente che l'atto con il quale è stata
costituita la ditta V.S. di A.S. e C. S.a.s. con il conferimento, tra
l'altro
, dell'azienda appartenente alla società di fatto di V.A. e A.S., era
priva, per legge, di contabilità obbligatoria, nella quale potessero essere
annotate, ai fini della tassazione del valore netto dell'azienda stessa, le
passività di esercizio: in tali casi, sostiene il ricorrente, tali passività
potevano essere prese in considerazione solo se, e nella misura in cui, le
stesse fossero documentate e avessero data certa.
Il contribuente, e con esso i precedenti giudici ritengono, al
contrario, che la prova delle passività di cui trattasi è fornita dall'atto
costitutivo che, in allegato, contiene l'elenco delle passività dedotte.
Poiché si tratta di un atto pubblico, ritengono, i medesimi che spetta
all'ufficio l'onere di fornire la prova dell'inattendibilità di tale elenco
e del conseguente diritto alla maggiore imposta a suo tempo richiesta ai
contribuenti.
Al riguardo questo giudice considera che nel caso di società semplici,
alle quali le società di fatto sono, per legge, assimilate ai fini
tributari, e che, in particolare, mancano di bilanci certificati, le
deduzioni di cui trattasi possono essere provate solo allegando
inequivocabile certificazione dei debiti gravanti sulla società stessa e
aventi data certa onde sia possibile attribuire alla medesima il debito di
cui trattasi per ragioni ammesse dalla legge.
Tale compito di certificazione non può essere assolto dalla
certificazione notarile del bilancio allegato all'atto di costituzione del
nuovo soggetto laddove il potere di certificazione del pubblico ufficiale
riguarda la veridicità della avvenuta dichiarazione ma, senza esibizione
della medesima, non si estende alla veridicità del contenuto della stessa.
Per tali ragioni il ricorso dell'ufficio menta dì essere accolto,
dichiarando la legittimità della imposizione suppletiva, per cui resta
modificato quanto deciso nei precedenti gradi del giudizio.
P.Q.M. - la Commissione accoglie il ricorso dell'ufficio.