Massima - L'autonomia di un settore di azienda, nel quadro della complessiva organizzazione, non può essere desunto esclusivamente dal numero di persone e di mezzi assegnati ad uno specifico servizio, trattandosi di elemento di per sé neutro e non idoneo a provarne l'autonomia nell'ambito
della complessiva struttura aziendale. L'elemento che giustifica l'autonomia del ramo di azienda nell'ambito della più ampia struttura aziendale va individuato piuttosto nell'organizzazione di beni e di persone al fine della produzione di determinati beni materiali o di particolari servizi per il
conseguimento di specifiche finalità produttive dell'impresa.
Sent. n. 6292 del 22 marzo 2006 (ud. del 5 dicembre 2005)
della Corte Cass., Sez. lav. - Pres. Senese, Rel. D'Agostino
Lavoro - Lavoro subordinato - Cessione di ramo d'azienda - Trasferimenti di
beni aziendali - Trasferimento di personale - Art. 2112 del codice civile -
Autonomia di settore - Individuazione - Condizioni
Massima - L'autonomia di un settore di azienda, nel quadro della
complessiva organizzazione, non può essere desunto esclusivamente dal numero
di persone e di mezzi assegnati ad uno specifico servizio, trattandosi di
elemento di per sé neutro e non idoneo a provarne l'autonomia nell'ambito
della complessiva struttura aziendale. L'elemento che giustifica l'autonomia
del ramo di azienda nell'ambito della più ampia struttura aziendale va
individuato piuttosto nell'organizzazione di beni e di persone al fine della
produzione di determinati beni materiali o di particolari servizi per il
conseguimento di specifiche finalità produttive dell'impresa.
Svolgimento del processo - Con ricorso al Pretore di Milano L.C.
conveniva in giudizio la S.p.a. A.I. e premesso di aver svolto mansioni
amministrative in un settore della società preposto alla cura dell'intero
parco automezzi, chiedeva che venisse dichiarata l'inefficacia della
cessione del proprio contratto di lavoro attuata dalla società convenuta in
favore della S.p.a. M., non avendo l'esponente prestato il proprio consenso.
La società si costituiva e deduceva che il contratto di lavoro era stato
trasferito alla S.p.a. M. nel quadro del trasferimento di un ramo
dell'azienda avente ad oggetto l'installazione di reti telefoniche di
distribuzione (cosiddetto settore tradizionale) e con il quale erano stati
ceduti anche la maggior parte degli automezzi e del personale addetto alla
gestione parco veicoli.
Il Tribunale di Milano, con sentenza del 5 aprile 2001, dichiarava
illegittima la cessione del contratto di lavoro della ricorrente ed ordinava
la reintegrazione di L.C. nel posto di lavoro presso l'A.I. S.p.a. Il
Tribunale riteneva non applicabili nella specie le regole del trasferimento
di ramo d'azienda, poiché la ricorrente era addetta ad un ufficio (gestione
parco automezzi) che serviva sia il cosiddetto settore tradizionale, ceduto
alla S.p.a. M., sia il cosiddetto settore apparati, rimasto alla S.p.a. A.I.
L'appello proposto dalla società veniva respinto dalla Corte di appello
di Milano con sentenza depositata il 4 giugno 2002.
La Corte territoriale osservava che L.C. era addetta ad un settore,
quello della gestione del parco automezzi, che costituiva un autonomo ramo
di azienda e non rientrava quindi nel ramo di azienda ceduto, a nulla
rilevando in contrario che alla S.p.a. M. fossero stati ceduti la maggior
parte degli automezzi. Rilevava quindi che la norma di cui all'
art. 2112 del
codice civile poteva trovare applicazione solo se fosse stato ceduto il ramo
di azienda cui era addetta L.C. Nella specie, invece, erano applicabili le
norme sulla cessione del contratto.
Per la cassazione di tale sentenza la S.p.a. A.I. ha proposto ricorso
sostenuto da due motivi. L.C., che resiste con controricorso, ha proposto
ricorso incidentale con due motivi. Entrambe le parti hanno depositato
memoria.
Motivi della decisione - Preliminarmente deve disporsi la riunione dei
ricorsi a norma dell'art. 335 del codice di procedura civile.
Con il primo motivo del ricorso principale, denunciando vizi di
motivazione, la società censura la sentenza impugnata per aver affermato che
la gestione del parco automezzi costituiva un autonomo ramo di azienda che
non era stato trasferito alla società M. S.p.a. Osserva la ricorrente che la
Corte non ha considerato che tra i beni trasferiti alla S.p.a. M. erano
compresi 81 dei 96 automezzi che costituivano il parco predetto e che erano
passati alle dipendenze della cessionaria ben 149 dei 174 lavoratori che
assicuravano la gestione degli automezzi, benché tali circostanze fossero
state evidenziate nella memoria di costituzione in primo grado. Lamenta
altresì che il giudice di appello non ha precisato in base a quali elementi
di fatto acquisiti al processo abbia ritenuto l'esistenza di un autonomo
ramo di azienda avente ad oggetto la gestione del parco automezzi. Osserva
che la Corte milanese non ha tenuto conto del fatto che, unitamente al ramo
di azienda avente ad oggetto l'installazione di reti di distribuzione
telefonica, erano stati trasferiti anche i relativi servizi e quindi, oltre
agli automezzi, anche il personale amministrativo addetto alla gestione dei
dipendenti e degli automezzi.
Con il secondo motivo, denunciando violazione dell'
art. 2112 del codice
civile e vizi di motivazione, la società addebita alla Corte territoriale
una lettura errata e distratta degli atti di causa non avendo considerato
che la società aveva dedotto nella memoria di costituzione in primo grado
che l'attività svolta da L.C. era afferente in via preliminare al settore
cosiddetto tradizionale, poi trasferito, e che anche i compiti di segreteria
amministrativa da questa svolti riguardavano prevalentemente il settore
ceduto. Osserva quindi che, al fine di individuare le posizioni lavorative
interessate al trasferimento automatico ed alla prosecuzione del rapporto di
lavoro con il cessionario, occorre aver riguardo al criterio della
prevalenza delle mansioni svolte dal lavoratore nell'impresa cedente, specie
ove tale criterio sia stato tenuto presente nelle procedure di consultazione
sindacale
ex art. 47 della n. 428/1990 per la determinazione della
appartenenza o meno del lavoratore al ramo di azienda ceduto.
Con il primo motivo del ricorso incidentale condizionato, denunciando
violazione degli artt. 112 del codice di procedura civile,
2112 e 2697 del
codice civile oltre che vizi di motivazione, la lavoratrice censura la
sentenza impugnata per aver ravvisato un trasferimento di azienda
ex
art. 2112 del codice civile nella cessione da parte di A.I. S.p.a. di alcune
attività di impiantistica telefonica senza prendere in esame le
argomentazione della esponente circa la non configurabilità nella specie di
una cessione di ramo di azienda.
Con il secondo motivo, denunciando violazione degli
artt. 2112 e 1406
del codice civile oltre che vizi di motivazione, la ricorrente incidentale
censura la sentenza impugnata per avere affermato che la disciplina
dell'art. 2112 deroga alla regola generale in materia di contratti per cui
non occorre il consenso del contraente ceduto ai fini della cessione del
contratto di lavoro. Sostiene invece la ricorrente che anche in caso di
trasferimento di azienda occorre il consenso del lavoratore ceduto per il
trasferimento del contratto di lavoro.
Preliminarmente devono essere disattese le eccezioni di inammissibilità
del ricorso per cassazione sollevate dall'intimata. Infatti, l'esposizione
del fatto contenuta nel ricorso è certamente sufficiente a precisare i
termini della questione da esaminare (cfr. Cass. n. 1959 del 2004, Cass.
n. 13550 del 2004); inoltre, la procura della S.p.a. A.I. al dott. A.P.,
rep. n. ... del notaio G. di Milano del 26 marzo 1997, per il conferimento
del mandato difensivo, risulta allegata al fascicolo di parte.
I due motivi del ricorso principale, che per la loro connessione è
opportuno esaminare congiuntamente, sono fondati.
La motivazione con la quale la Corte milanese ha giustificato il rigetto
dell'appello proposto dalla S.p.a. A.I. S.p.a. è del tutto carente in ordine
a punti decisivi e non è idonea a sorreggere in modo coerente la decisione.
La Corte territoriale, avuto riguardo al numero di automezzi gestito
(96) ed al numero di dipendenti addetti (174), ha tratto il convincimento
che la gestione del parco automezzi fosse un preesistente ramo d'azienda
autonomo, destinato a servire i due restanti rami, il cosiddetto settore
tradizionale avente ad oggetto l'installazione di reti telefoniche, ed il
cosiddetto settore apparati.
Ha ritenuto quindi irrilevante la circostanza che la maggior parte del
lavoro di gestione del ramo automezzi riguardasse il settore trasferito,
tanto che con la cessione alla S.p.a. M. del cosiddetto settore tradizionale
erano stati trasferiti al cessionario anche 81 dei 96 automezzi e 149 dei
174 dipendenti addetti, perché gli automezzi non ceduti ed il personale
rimasto alla A.I S.p.a. dimostravano che una parte non marginale del settore
gestione parco automezzi era rimasto alla A.I. S.p.a. e che tale autonomo
ramo di azienda non era stato ceduto per intero.
Ha ritenuto quindi, relativamente ai rapporti di lavoro, inapplicabile
nella specie il disposto dell'
art. 2112 del codice civile, configurabile
soltanto nel caso in cui fosse stato trasferito per intero l'autonomo ramo
d'azienda della gestione parco automezzi, ed applicabile invece lo schema
normativo della cessione del contratto.
L'argomento sul quale poggia il procedimento logico della Corte è però
del tutto assiomatico. L'autonomia di un settore dell'azienda, nel quadro
della complessiva organizzazione, non può essere desunto esclusivamente dal
numero di persone e di mezzi assegnati ad uno specifico servizio,
trattandosi di elemento di per sé neutro e non idoneo da solo a provarne
l'autonomia nell'ambito della complessiva struttura aziendale; né la Corte
indica altri elementi a sostegno del proprio convincimento. L'elemento che
giustifica l'autonomia del ramo di azienda nell'ambito della più ampia
struttura aziendale va individuato piuttosto nell'organizzazione di beni e
di persone al fine della produzione di determinati beni materiali o di
particolari servizi per il conseguimento di specifiche finalità produttive
dell'impresa (nella nuova formulazione del quinto comma dell'
art. 2112 del
codice civile il ramo di azienda viene definito come "articolazione
funzionalmente autonoma di un'attività economica organizzata, identificata
come tale dal cedente e dal cessionario al momento del suo trasferimento";
in questi stessi termini il ramo di azienda era stato già definito dalla
giurisprudenza formatasi prima della riforma, che ne aveva ammesso il
trasferimento a norma dell'
art. 2112 del codice civile).
Il giudice di appello, inoltre, mentre ha dato per acquisita la
circostanza che il settore gestione automezzi era destinato a fornire un
supporto logistico agli altri due settori, non ha tenuto nel debito conto la
sorte che detto settore promiscuo può subire in caso di trasferimento di uno
dei rami di azienda a cui presta assistenza. Se per ramo di azienda si
intende un complesso di beni e di persone organizzato per la produzione di
specifici beni o servizi, nel suo trasferimento non possono non restare
coinvolti, in tutto o in parte, anche i beni ed il personale che prestavano
l'indispensabile assistenza alla specifica produzione, anche se
nell'organizzazione aziendale facevano parte di una struttura a se stante.
Ragionando diversamente si perverrebbe a risultati del tutto contrastanti
con le finalità dell'
art. 2112 del codice civile, in quanto il personale
addetto al servizio di supporto, una volta intervenuta la cessione del ramo
di azienda cui prestavano assistenza, risulterebbe eccedente rispetto alle
ormai ridotte esigenze dell'impresa e sarebbe esposto al rischio di
licenziamento. In questa ottica il frazionamento di un preesistente ramo di
azienda, destinato a prestare assistenza logistica ad altri rami, ed il
trasferimento al cessionario dei rapporti di lavoro di parte dei dipendenti
ad esso addetti, esperite le necessarie consultazioni sindacali, non sembra
in contrasto con le finalità e la lettera dell'
art. 2112 del codice civile.
Tale possibilità sembra essere aprioristicamente esclusa dalla Corte di
appello, avendo quel giudice affermato che l'
art. 2112 del codice civile
poteva trovare applicazione soltanto se fosse stato ceduto per intero il
ramo di azienda gestione parco automezzi. Partendo da tale erroneo punto di
vista il giudice del gravame ha anche omesso di prendere in esame gli
accordi raggiunti in sede sindacale in occasione della cessione del settore
tradizionale alla S.p.a. M.
Per le considerazioni sopra svolte, la sentenza impugnata, dunque, deve
essere cassata con rinvio ad altro giudice per un nuovo esame.
Il ricorso incidentale condizionato proposto dalla lavoratrice deve
essere dichiarato assorbito.
Questa Corte ha ripetutamente affermato che il ricorso incidentale,
anche se qualificato come condizionato, deve essere giustificato dalla
soccombenza, sicché è inammissibile il ricorso proposto dalla parte che sia
rimasta completamente vittoriosa nel giudizio di appello, quando sia
presentato al solo scopo di risollevare questioni che non sono state decise
dal giudice di merito perché assorbite dall'accoglimento di altre tesi,
poiché l'accoglimento del ricorso principale e l'annullamento della sentenza
impugnata comporta la possibilità per il ricorrente incidentale di ripropone
dinanzi al giudice di rinvio (Cass. n. 12386 del 2000, Cass. n. 15344 del
2002, Cass. n. 12680 del 2003).
In definitiva, deve essere accolto il ricorso principale e deve essere
dichiarato assorbito il ricorso incidentale condizionato. Di conseguenza la
sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio della causa ad altro
giudice, designato in dispositivo, che provvederà anche alla liquidazione
delle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M. - la Corte, riunisce i ricorsi, accoglie il ricorso principale e
dichiara assorbito il ricorso incidentale condizionato, cassa la sentenza
impugnata in relazione al ricorso accolto e rinvia, anche per la
liquidazione delle spese del giudizio di cassazione, alla Corte di appello
di Brescia.