Massima - L'art. 50, comma 3, del D.P.R. n. 131 del 1986 (nel testo vigente fino al 1° gennaio 2000) stabiliva in modo chiaro ed incontrovertibile che la perizia di stima dei conferimenti in natura o crediti, redatta ai sensi dell'art. 2343 del codice civile, spiegasse effetti vincolanti, nei confronti dell'Amministrazione finanziaria, solo in caso di conferimento di azienda o complesso aziendale e non in caso di conferimento di un singolo immobile ovvero di un complesso di immobili non costituenti una azienda
Sent. n. 1135 del 20 gennaio 2006 (ud. del 30 novembre 2005)
della Corte Cass., Sez. tributaria - Pres. Favara, Rel. Marigliano
Imposte sui trasferimenti - Conferimento di immobile in società - Perizia
di stima ex art. 2343 del codice civile - Effetti vincolanti nei confronti
dell'amministrazione finanziaria - Esclusione - Art. 50, comma 3, del
D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
Massima - L'
art. 50, comma 3, del D.P.R. n. 131 del 1986 (nel testo
vigente fino al 1° gennaio 2000) stabiliva che la perizia di stima dei
conferimenti in natura o crediti, redatta ai sensi dell'
art. 2343 del
codice civile, spiegasse effetti vincolanti, nei confronti
dell'Amministrazione finanziaria, solo in caso di conferimento di azienda o
complesso aziendale e non in caso di conferimento di un singolo
immobile.
(1)
Fatto - Con atto del 28 giugno 1993, registrato il 1° ottobre 1993
presso L'Ufficio del registro di Chiari, la società V. S.r.l. procedeva ad
aumento del capitale sociale mediante conferimento di un immobile da parte
del socio E.R.
All'atto del conferimento le parti procedevano a fare stimare
l'immobile ai sensi dell'
art. 2343 del codice civile da un perito nominato
dal Presidente del tribunale di Brescia che valutava l'immobile per un
valore pari a lire 856.000.000; sulla base di tale valutazione computavano
la partecipazione del conferente in lire 106.000.000 ed il resto alla
società in quanto si era accollata il mutuo di lire 750.000.000, contratto
all'epoca dell'acquisto dell'immobile.
L'Ufficio del registro di Chiari notificava, in data 2 settembre 1995,
avviso di accertamento innalzando il valore dichiarato a lire 3.300.200.000
ai fini dell'imposta di registro e d lire 3.000.000.000 ai fini Invim.
I contribuenti proponevano distinti ricorsi innanzi alla Commissione
tributaria provinciale di Brescia chiedendo una pronuncia di nullità
dell'avviso di accertamento per difetto di motivazione perché in contrasto
con gli
artt. 2343 del codice civile e
51 e
52 D.P.R. n. 131/1986, nonché
dell'
art. 31 del D.P.R. n. 643/1972 per l'Invim. In subordine, chiedevano
la dichiarazione di illegittimità dello stesso atto per omessa
dimostrazione della congruità del valore accertato, per omessa indicazione
di elementi di raffronto con immobili similari e mancanza di riferimento
alla stima UTE, peraltro, non allegata.
La Commissione tributaria provinciale riuniti i ricorsi, li accoglieva
parzialmente, determinando il valore in lire 2 miliardi sia ai fini
dell'imposta di registro che Invim, pretermettendo tutte le censure
avanzate dai ricorrenti e ponendo a base della propria decisione il valore
attribuito al bene per la concessione di un mutuo fondiario per
lire 1.875.000.000.
La società V. S.r.l. e E.R. proponevano appello, adducendo, in via
principale, la violazione degli artt. 112 e 132 del codice di procedura
civile, nonché degli
artt. 35, comma 3, e
36, comma 2, n. 4),del D.Lgs.
n. 546/1992 e riproponendo tutte le censure avanzate in primo grado.
La Commissione tributaria regionale della Lombardia rigettava l'appello
confermando la sentenza di primo grado, ritenendo l'avviso di accertamento
dotato di "analitica accurata esposizione".
Avverso detta decisione la società V. S.r.l. e E.R. propongono ricorso
per cassazione sulla base di quattro motivi. Non risulta costituita
l'Amministrazione finanziaria.
Diritto - Con il primo motivo, articolato in due censure, si denuncia
la violazione di norme di diritto (
art. 2343 del codice civile e
artt. 51 e
52 del D.P.R. n. 131/1986) per avere la Commissione tributaria regionale
ritenuto l'
art. 2343 del codice civile non vincolante per la normativa
tributaria, mentre a giudizio dei ricorrenti detta norma avrebbe carattere
inderogabile con conseguente nullità del conferimento in caso di mancata
osservanza.
Con la seconda censura si lamenta la falsa applicazione degli
artt. 51
e
52 del D.P.R. n. 131/1986 per avere i giudici del merito escluso il
criterio del valore commerciale e/o di mercato quale parametro per
pervenire ad una corretta valutazione del bene conferito, tanto più che nel
caso di specie la specificità del bene (palazzo di epoca cinquecentesca in
pessime condizioni e soggetto ad onerosa manutenzione) avrebbe dovuto
indurre che la valutazione di tale bene doveva essere avulsa dal mercato
degli immobili commerciali e valutato in modo diverso da questi.
Il giudice, infine, avrebbe dovuto solo verificare la sussistenza o
meno dei presupposti idonei a legittimare i presupposti del potere
esercitato dall'ufficio senza tuttavia sostituirsi a questo nell'esercizio
di tale potere.
Con il secondo motivo si lamenta l'omessa motivazione in ordine al
valore accertato, basato sul valore attribuito al bene in sede di
accensione di un'ipoteca a garanzia di un mutuo per l'acquisto, ma
sopravvalutato rispetto a questo senza addurre alcuna giustificazione, né
alcuna comparazione con situazioni similari.
Con la terza censura si deduce la violazione degli artt. 112 del codice
di procedura civile e
35, comma 3, del D.Lgs. n. 546/1992 per avere il
giudice di appello violato il principio della corrispondenza tra il chiesto
ed il pronunciato, essendosi di fatto sostituito all'ufficio accertatore
nei compiti ad esso demandati dalla legge.
Con l'ultimo motivo si denuncia l'omessa od insufficiente motivazione
dell'atto di accertamento emesso dall'Ufficio del registro di Chiari, per
essere detto atto privo di qualunque riferimento ai criteri mediante i
quali l'Amministrazione ha effettuato la valutazione del valore del bene,
limitandosi solo ad una mera descrizione di esso ed ad un generico
riferimento ad altri beni similari, peraltro non specificati, senza fornire
alcuna prova in ordine al valore accertato con conseguente limitazione del
diritto di difesa del contribuente, impossibilitato di vagliare l'
iter
logico giuridico seguito.
Il ricorso non merita accoglimento.
In relazione alla prima censura concernente la ritenuta inderogabilità
dell'
art. 2343 del codice civile il collegio osserva che tale affermazione
è erronea; è, infatti, ormai principio di diritto consolidato di questa
Corte e, nella specie, non sussistono elementi che giustifichino una
diversa decisione che "con riguardo al conferimento in natura effettuato
dal socio, la stima contemplata dall'
art. 2343 del codice civile rileva nei
rapporti fra il socio medesimo e la società, mentre non spiega effetti
vincolanti nei confronti dei terzi (ivi inclusa l'amministrazione
finanziaria, ai fini dell'imposta di registro)" (Cass. civ.,
n. 12343 del
2001,
n. 9260 e
n.
7839 del 1987 e Commissione tributaria centrale, Sez.
XXVII, 25 ottobre 1988, n. 7039).
Né la disposizione dell'
art. 50, comma 3, del testo unico sull'imposta
di registro, che ha previsto, per alcune ipotesi specifiche di
conferimenti, l'efficacia vincolante del valore risultante dalla relazione
di stima anche rispetto alla Amministrazione finanziaria, può incidere nel
caso di specie, in quanto la norma, per la sua formulazione e per la
specifica collocazione, ha carattere di specialità e non è suscettibile di
interpretazione estensiva (vd. Comm. trib. centr., Sez. IV, 3 febbraio
1992,
n. 732 e Cass. civ., sent.
n. 12343 del 2001). Infatti, si deve
ritenere che il legislatore abbia inteso limitare il principio
dell'inefficacia, nei confronti del Fisco, della relazione di stima di cui
all'
art. 2343 del codice civile, affermato dalla citata giurisprudenza,
escludendo che operi solo nelle ipotesi specificamente indicate dalla legge
sulla imposta di registro, tra le quali non figura il conferimento di
immobili a società a responsabilità limitata, come la V. S.r.l. Ne dà
ulteriore conferma il fatto che non sia stata prevista un'omologa
disposizione in relazione alla valutazione del reddito d'impresa.
Tutte le altre censure, addotte dai contribuenti da esaminare
congiuntamente dato lo stretto nesso logico giuridico, sono infondate.
Se è vero infatti che ove il contribuente contesti la legittimità
dell'accertamento spetta all'Amministrazione finanziaria dimostrare la
congruità del valore da essa attribuito all'immobile nell'avviso di
accertamento (Cass. civ., sent.
n. 5776 del 2000) e che la contestazione
dell'accertamento da parte del contribuente contiene un'implicita
affermazione che il bene non ha valore indicato dall'ufficio, il quale ha
pertanto, l'onere di provarlo in giudizio (Cass. civ., sent. n. 12162 del
2005), è vero, altresì, che la constatazione che tale prova non è stata
offerta dal Fisco rientra pur sempre nei poteri dei giudici tributari, i
quali possono dunque addivenire ad una valutazione in concreto del bene in
contestazione (Cass. n. 4565/1993, n. 3235/1995 e
n.
5776/2000), proprio a
seguito del fallimento di tale prova.
Sostengono, nondimeno, i ricorrenti che alle Commissioni tributarie non
competerebbe tale potere estimativo sostitutivo di quello, spiegato in via
puramente amministrativa, dall'ufficio.
L'assunto non può essere condiviso.
L'
art. 7 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 assegna infatti alle
Commissioni tributarie ampi poteri istruttori, compresa la possibilità di
acquisire elementi conoscitivi mediante la richiesta di apposite relazioni
affidate ad organi tecnici dell'Amministrazione, con la sola esclusione,
fra le prove ammissibili, del giuramento e dell'assunzione di testimoni, o
mediante esame di documentazione comunque prodotta in giudizio dalle parti.
Tali poteri sono conferiti proprio in funzione della valutazione, ad
esse affidata, della legittimità e della congruità delle pretese
dell'ufficio; i giudici tributari di merito possono cioè acquisire
aliunde,
prescindendo dagli accertamenti dell'ufficio, gli elementi di decisione, di
cui compiono una valutazione autonoma, rispetto all'assunto di quest'ultimo
(cass. civ., sentt.
n. 5776 e
n.
15209 del 2000).
Nella fattispecie, dunque, la Commissione Regionale, ha fatto corretto
uso di tali poteri, avendo ritenuto congruo il valore determinato in punto
di fatto dai giudici di primo grado mediante la parziale utilizzazione, da
un lato, dell'accertamento dell'ufficio, che poteva essere liberamente
valutato, non essendo assistito da presunzione di legittimità (Cass.
n. 7180/1994), dall'altro della esistenza di un'ipoteca bancaria,
risultante dagli atti, iscritta sul bene per cui è causa, a garanzia della
concessione del mutuo fondiario, anche essa liberamente apprezzata in sede
di merito. Peraltro la scelta dei criteri ai quali ancorare la valutazione
del valore del bene costituisce giudizio di merito, insindacabile in questa
sede di legittimità in presenza di logica e sufficiente motivazione scevra
da errori di diritto.
Anche la lamentata omessa motivazione sull'arrotondamento in eccesso di
detta valutazione (da lire 1.850.000.000 a 2 miliardi di lire) non è
ostativa al rigetto di tale istanza, essendo un fatto più che notorio che
le banche, al momento di concedere un mutuo, nel valutare il bene concesso
in garanzia (nella specie, accensione di un'ipoteca) valutano con estrema
accuratezza il valore di mercato dello stesso, mantenendosi al ribasso per
non avere alcuna sorpresa in caso di inadempimento del debitore.
Conclusivamente, dichiarata assorbita ogni altra censura, non
sussistono nell'impugnata sentenza né le lamentate violazioni di legge né
la carenza di motivazione avendo le Commissioni tributarie di merito fatto
buon uso dei poteri loro conferiti dalla legge; da detta considerazione
consegue il rigetto del ricorso proposto dalla società V. S.r.l. e da E.R.
Sussistono tuttavia giusti motivi per la compensazione tra le parti
delle spese di giudizio.
P.Q.M. - la Corte rigetta il ricorso e compensa le spese.