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Il clandestino può rimanere in Italia in presenza di gravi motivi connessi allo sviluppo psico-fisico del figlio piccolo

Pubblicato il: 02/03/2011



In tema di rimpatrio di clandestini, la temporanea autorizzazione alla permanenza in Italia del familiare del minore, in presenza di gravi motivi connessi al suo sviluppo psico-fisico, non postula necessariamente l'esistenza di situazioni di emergenza o di circostanze eccezionali. È sufficiente, infatti, che si possa verificare per il minore un danno effettivo e concreto - in considerazione dell'età e delle condizioni di salute ricollegabili al complessivo equilibrio - che deriverà certamente al minore dall'allontanamento del familiare. Si tratta di situazioni, ha precisato la Corte, di non lunga durata e che non possono assumere carattere di stabilità. Corte di Cassazione Sezione 1 Civile, Sentenza del 3 febbraio 2011, n. 2647

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