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E' nullo il ricorso se la procura è stata firmata dal direttore generale della società

Pubblicato il: 08/03/2011



In tema di societa' per azioni - secondo la disciplina del capo 5 del titolo 5 del libro 5 c.c. prima della riforma del Decreto Legislativo 17 gennaio 2003, n. 6 e successive modifiche, il potere del direttore generale di rappresentare verso l'esterno la societa' (inclusa la possibilita' di rilasciare valida procura ad litem) puo' ritenersi sussistente soltanto se vi sia stata, in tal senso, una specifica attribuzione, statutaria o dell'organo amministrativo, o anche se tale potere inerisca, intrinsecamente, alla natura stessa dei compiti affidatigli; e puo' altresi' presumersi quando il direttore generale alleghi, oltre a tale qualita', quella di legale rappresentante della societa', spettando in tale ipotesi alla parte che ne contesti la sussistenza fornire la prova contraria; ma in tutti gli altri casi tale potere rappresentativo deve ritenersi insussistente, esplicando il direttore generale attivita' meramente interna od esecutiva (Cass. 27 aprile 2007 n. 10096); Corte di Cassazione Sezione 3 Civile, Sentenza del 17 febbraio 2011, n. 3848

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