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accertamento induttivo omessa tenuta libro inventari

Pubblicato il: 24/03/2011



Il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 2, prevede che l'ufficio delle imposte possa determinare il reddito d'impresa sulla base dei dati e delle notizie comunque raccolti o venuti a sua conoscenza,con facoltà di prescindere in tutto o in parte dalle risultanze del bilancio e dalle scritture contabili in quanto esistenti e di avvalersi anche di presunzioni prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza quando dal verbale di ispezione redatto ai sensi dell'art. 33 risulta che il contribuente non ha tenuto o ha comunque sottratto all'ispezione una o più delle scritture contabili prescritte dall'art. 14 stesso D.P.R.. Ne consegue che la mancata tenuta del libro degli inventari - prescritta dal succitato art. 14 - legittima l'amministrazione erariale alla ricostruzione dell'imponìbile in via induttiva anche sulla base di presunzioni semplici e con inversione dell'onere della prova a carico del contribuente, ai sensi dell'art. 3. Sent. n. 6623 del 23 marzo 2011 (ud. del 24 febbraio 2011) della Corte Cass., Sez. tributaria

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