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definitività accertamento scadenza termini impugnazione

Pubblicato il: 29/03/2011



A parere del Collegio la definitività dell'accertamento, nel caso di specie, non può che essere conseguente alla scadenza dei termini per l'impugnazione della sentenza di rigetto del ricorso e non può ritenersi, come chiede l'Ufficio, che la definitività decorra dalla scadenza dei termini per l'impugnazione della sentenza che ha dichiarato tardivo l'appello contro l'accertamento. Ma pure ammettendo per Ipotesi che l'accertamento sia divenuto definitivo dopo il passaggio in giudicato della sentenza della Commissione regionale che ha valutato inammissibile l'appello, occorre rilevare che a tale data- 5/7/200S, era in vigore l'art.17 del dPR 602/73 che, prima della sua abrogazione intervenuta a partire dal 10/8/2005, obbligava gli uffici delle imposte ad iscrivere in ruoli esecutivi le somme dovute dal contribuente entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto esecutivo, cioè entro il 31/12/ 2006, circostanza che porta a ritenere tardiva l'iscrizione fatta nel 2007. Commissione trib. reg. Emilia Romagna, sez. IX, sentenza 4 febbraio 2011, n. 17

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