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accertamento sintetico presunzione relativa

Pubblicato il: 30/03/2011



In particolare priva di fondatezza risulta la contestazione circa l'illegittimità del metodo accertativo di tipo "sintetico" così come applicato dall'ufficio. Pare incontestabile infatti, che la rettifica del reddito imponibile mediante il ricorso alla tipologia del metodo sintetico sia perfettamente legittima e più volte confermata dalle sentenze della Suprema Corte di Cassazione che individuando il canone ermeneutico di tale procedimento su presunzioni fondate sull'"id quod plerumque accidit" ha ravvisato l'esistenza di tutte la garanzie in tema di prova dei fatti da parte del contribuente dispensando l'amministrazione finanziaria da ulteriori prove rispetto ai fatti indice di maggiore capacità contributiva individuati dal "redditometro" stesso e posti a base della pretesa tributaria fatta valere. Merita sottolineare che la rettifica del reddito imponibile mediante il ricorso alla tipologia del reddito sintetico si basa unicamente sul confronto tra il reddito dichiarato e quanto determinabile in base al possesso o alla disponibilità di beni o servizi descritti nel D.M. 10/09/1992. Commissione trib. prov. Alessandria, sez. VI, sentenza 22 febbraio 2011, n. 13

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