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Nel caso di accertamento presso l'abitazione del commercialista serve autorizzazione della Procura della Repubblica

Pubblicato il: 30/03/2011



La Suprema Corte, in conformità ad un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, conferma la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio che, in riforma della pronuncia di primo grado, ha accolto il ricorso della società contro un avviso di irrogazione sanzioni per infedele dichiarazione, ritenendo illegittima l'acquisizione della documentazione su cui la rettifica si fonda, D.P.R. n. 633 del 1972, ex art. 52, in quanto avvenuta presso l'abitazione - studio di un commercialista senza l'autorizzazione del procuratore della Repubblica. Corte di Cassazione, sez. trib., sentenza 25 marzo 2011, n. 6908

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