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Non è ingrata la figlia che sfratta il padre dalla casa che questi le ha donato

Pubblicato il: 16/04/2011



L'ingiuria grave richiesta, ex articolo 801 cod. civ., qualepresupposto necessario per la revocabilita' di una donazione per ingratitudine, pur mutuando dal diritto penale il suo significato intrinseco e l'individuazione del bene leso, si distacca, tuttavia, dalle previsioni degli articoli 594 e 595 cod. pen., e consiste in un comportamento suscettibile di ledere in modo rilevante il patrimonio morale del donante ed espressivo di un reale sentimento di avversione da parte del donatario, tale da ripugnare alla coscienza collettiva (Cass., Sez. 2, 5 aprile 2005, n. 7033; Cass., Sez. 2, 28 maggio 2008, n. 14093; Cass., Sez. 2, 24 giugno 2008, n. 17188). Per tale ragione gli estremi di detta figura di ingratitudine nel comportamento della figlia donataria, la quale, di fronte alla sopravvenuta intollerabilita' della convivenza tra i suoi genitori e nella pendenza del giudizio di separazione personale con addebito instaurato dalla madre, inviti il padre, con una lettera formale, a lasciare l'immobile di sua proprieta', acquistato con il danaro ricevuto dalla liberalita' paterna e materna, destinato a casa familiare. Un siffatto comportamento, infatti, e' stato congruamente valutato dalla Corte d'appello non come manifestazione di un atteggiamento di disistima delle qualita' morali del padre donante o di mancanza di rispetto nei suoi confronti, ne' come un affronto animoso contrastante con il senso di riconoscenza e di solidarieta' che, secondo la coscienza comune, deve improntare il comportamento della figlia donataria; bensi' come presa d'atto, da parte di costei, della frattura tra i suoi genitori, dipendente dalla loro disaffezione e distacco spirituale, e, quindi, del sopravvenire di una condizione tale da rendere incompatibile, allo stato, la prosecuzione della convivenza di entrambi i donanti nell'abitazione acquistata con il danaro ricevuto in liberalita'. Corte di Cassazione Sezione 2 Civile, Sentenza del 31 marzo 2011, n. 7487

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