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Il reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni va tassato per cassa

Pubblicato il: 22/04/2011



Il D.P.R. n. 917 del 1986, art. 50, (applicabile ratione temporis, oggi sostituito dall'art. 54) statuisce tassativamente che: "Il reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni é costituito dalla differenza tra l'ammontare dei compensi in denaro o in natura percepiti nei periodo di imposta, anche sotto forma di partecipazione agli utili, e quello delle spese sostenute nel periodo stesso nell'esercizio dell'arte o della professione, salvo quanto stabilito nei successivi commi. I compensi sono computati al netto dei contributi previdenziali e assistenziali stabiliti dalla legge a carico del soggetto che li corrisponde". La lettera della norma é chiara e non ammette interpretazioni diverse da quella secondo la quale i compensi vanno sottoposti a tassazione in relazione all'anno in cui sono stati percepiti. Correttamente pertanto il giudice dell'appello ha ritenuto che i "redditi da lavoro autonomo, anche se assoggettati a ritenuta d'acconto, vanno dichiarati secondo il principio di cassa e non di competenza". Corte di Cassazione, sez. trib., sentenza 15 aprile 2011, n. 8626

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