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Non può essere sottoposta a perquisizione la casa-studio del commercialista

Pubblicato il: 22/04/2011



In applicazione dell'art. 52, c. 2, della legge Iva dove, in sostanza, è disposto che nei locali adibiti anche ad abitazione l'accesso è consentito solo se esiste l'autorizzazione del procuratore della Repubblica, è nullo l'accertamento fondato su documenti acquisiti presso l'abitazione-studio del professionista senza la prescritta autorizzazione. E' quanto stabilito dalla Corte di Cassazione Sezione Tributaria Civile che con sentenza del 25 marzo 2011, n. 6908 si è pronunciata sul ricorso promosso da una società che riteneva illegittima l'acquisizione della documentazione, posta a fondamento della rettifica, ex art. 52, d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 633, in quanto avvenuta presso l'abitazione-studio di un commercialista senza l'autorizzazione del Procuratore della Repubblica. Corte di Cassazione Sezione Tributaria Civile, Sentenza del 25 marzo 2011, n. 6908

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