Carte di credito

Sei in Diritto amministrativo


Risponde il Comune dei danni subiti in conseguenza di una buca presente sul marciapiede

Pubblicato il: 30/04/2011



Tenuto conto delle definizioni di strada e marciapiede di cui agli artt. 2 e 3 del Codice della Strada, l'ente municipale, in qualità di proprietario della strada di cui è parte integrante il marciapiede, deve ritenersi passivamente legittimato rispetto alla istanza risarcitoria proposta dal soggetto che, a causa dell'omessa manutenzione di tale bene, abbia riportato un danno. L'obbligo manutentivo del Comune deve, tuttavia, ritenersi sussistente anche nelle ipotesi in cui si perviene all'accertamento in ordine alla circostanza che la proprietà del marciapiede è di natura privata, in quanto stante la incontestabile destinazione al transito di un numero indefinito di persone, esso è comunque di uso pubblico, con la conseguente configurabilità dei relativi poteri e doveri a carico del Comune ai sensi degli artt. 823 e 825 c.c. All'uopo deve, invero, rilevarsi che gli obblighi di manutenzione dell'ente pubblico proprietario di una strada aperta al pubblico transito, al fine di evitare la esistenza di pericoli occulti, si estendono ai marciapiedi laterali che, in quanto destinati al transito dei pedoni, fanno parte della struttura della strada. Del danno cagionato da buche presenti sul marciapiede non risponde, pertanto, il condominio dello stabile antistante, bensì l'ente pubblico che ne è il proprietario Tribunale Bari Sezione 3 Civile, Sentenza del 7 febbraio 2011, n. 390

Leggi il testo integrale

Visualizza Tutti