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È reato inserire su una chat-line pubblica il numero di cellulare di soggetti terzi

Pubblicato il: 07/07/2011



Può affermarsi senza tema di smentita che l'assoggettamento alla norma in tema di divieto diffusione di dati sensibili riguardi tutti i soggetti entrati in possesso di tali dati, i quali saranno tenuti a rispettare sacralmente la privacy, in modo da assicurare un corretto trattamento di quei dati senza arbitrii o pericolose intrusioni. La punibilità non può neppure essere esclusa nel caso in cui l'acquisizione delle informazioni personali sia avvenuta in via casuale, e ciò in quanto la norma non punisce di certo il recepimento del dato, quanto la sua indebita diffusione. (Nel caso di specie, in cui era stato divulgato su una chat-line pubblica un numero di cellulare di un privato cittadino, l'acquisizione non è stata casuale, mentre la diffusione indebita è stata certamente voluta al fine di provocare un danno. Infatti, la diffusione in ambito generalizzato di una utenza cellulare è certamente produttiva di un danno, essendo il telefonino per sua natura intrinseca riservato). Corte di Cassazione Sezione 3 Penale, Sentenza del 1 giugno 2011, n. 21839

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