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Può essere multato il padrone che trascura il proprio cane

Pubblicato il: 07/09/2011



Il concetto di abbandono come delineato dall'art. 727 c.p. non implica affatto l'incrudelimento verso l'animale o l'inflizione di sofferenze gratuite, ma molto più semplicemente quella trascuratezza o disinteresse che rappresentano una delle variabili possibili in aggiunta al distacco volontario vero e proprio. Ben potendo, nel comune sentire, qualificarsi l'abbandono come senso di trascuratezza o disinteresse verso qualcuno o qualcosa, o anche, mancanza di attenzione. Così come, nel concetto penalistico di abbandono ripreso anche dall'art. 591 c.p. sia pure con connotati diversi, nell'ipotesi dell'abbandono di animali contemplato dal comma 1° dell'art. 727 c.p. viene delineato in modo non dissimili la nozione di abbandono da intendersi quindi non solo come precisa volontà di abbandonare (o lasciare) definitivamente l'animale, ma di non prendersene più cura ben consapevole della incapacità dell'animale di non poter più provvedere a sé stesso come quando era affidato alle cure del proprio padrone. Il concetto della trascuratezza, intesa come vera e propria indifferenza verso l'altrui sorte, evoca quindi l'elemento della colpa che, al pari del dolo, rientra tra gli elementi costitutivi del reato contestato. Versandosi in tema di contravvenzione non si esige per la punibilità dell'agente la volontarietà dell'abbandono ma anche l'attuazione di comportamenti inerti incompatibili con la volontà di tenere con sé il proprio animale. (Amb.Dir.) Corte di Cassazione Sezione 3 Penale, Sentenza del 13 maggio 2011, n. 18892

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