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Si considera perfezionato il contratto in caso di accettazione telefonica della quale si possa dare prova

Pubblicato il: 08/09/2011



Nei contratti per la cui validità l'ordinamento richiede la forma scritta, l'accettazione della proposta può pervenire, al soggetto proponente, anche in una forma differente da quella documentale. La comunicazione dell'accettazione non richiede necessariamente la forma scritta, tuttavia deve esserne fornita prova. Pertanto, si considera perfezionato il contratto in caso di accettazione telefonica della quale si possa dare prova. E' quanto stabilito dalla Corte di Cassazione Sezione 2 Civile, Sentenza del 12 luglio 2011, n. 15293. Corte di Cassazione Sezione 2 Civile, Sentenza del 12 luglio 2011, n. 15293

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