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La trasformazione del balcone in veranda senza autorizzazione integra il reato di abuso edilizio

Pubblicato il: 23/09/2011



Una veranda e' da considerarsi, in senso tecnico-giuridico, un nuovo locale autonomamente utilizzabile e difetta normalmente del carattere di precarieta', trattandosi di opera destinata non a sopperire ad esigenze temporanee e contingenti con la sua successiva rimozione, ma a durare nel tempo, ampliando cosi' il godimento dell'immobile (Sez. 3, 10.1.08, Iacono Giulia, Rv. 239707). "L'attivita' di trasformazione di un balcone in veranda rappresenta un intervento di nuova costruzione ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, articolo 3, comma 1, lettera e), in quanto tali lavori ampliano il fabbricato al di fuori della sagoma preesistente" (sez. 3, 28 ottobre 2004, D'Aurelio, Rv. 230419) con la conseguenza che la sua realizzazione in assenza di concessione edilizia integra (se non ricorre anche, come nella specie, la violazione paesaggistica) il reato di cui all'articolo 44, lettera b) Decreto del Presidente della Repubblica citato. Corte di Cassazione Sezione 3 Penale, Sentenza del 20 luglio 2011, n. 28927

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