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Affinchè sia impedito il recupero "a posteriori" dei dazi non pagati al momento dell'importazione di prodotti esenti devono sussistere, cumulativamente detreminate condizioni

Pubblicato il: 30/09/2011



Affinchè sia impedito il recupero "a posteriori" dei dazi non pagati al momento dell'importazione di prodotti esenti devono sussistere, cumulativamente, le seguenti condizioni base: A) occorre, innanzitutto, che i dazi non siano stati riscossi per un errore delle stesse autorità competenti; B) che l'errore da queste ultime commesso deve essere di natura tale da non poter essere ragionevolmente riconosciuto dal debitore in buona fede, nonostante la sua esperienza professionale e la diligenza impiegata; C) che il debitore deve aver osservato tutte le disposizioni previste per la sua dichiarazione in dogana dalla normativa vigente. Per quanto riguarda, poi, il concetto di autorità competente, può essere considerata tale non soltanto l'autorità cui spetta procedere al recupero (di importazione) ma anche quella di rilascio del certificato preferenziale (di esportazione). Inoltre, l'errore deve essere imputabile alle autorità che hanno posto in essere i presupposti su cui riposava il legittimo affidamento dell'operatore, deve essere cioè provocato da un comportamento "attivo" delle medesime. Non vi rientra quindi l'errore indotto da dichiarazioni inesatte dell'esportatore di cui non si debba valutare o verificare la validità, salvo il caso che il primo abbia riposto affidamento nella conoscenza da parte delle autorità del suo Paese dei dati di fatto occorrenti per il rilascio delle certificazioni ed esse autorità non abbiano sollevato alcuna obiezione sulle indicazioni contenute nella dichiarazione (ad esempio la irregolarità risulti nota e financo favorita dalle autorità di esportazione). Corte d'Appello Firenze Sezione 2 Civile, Sentenza del 16 agosto 2011, n. 1111

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