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Il divieto di licenziamento attuato a causa di matrimonio opera nel periodo intercorrente tra la richiesta delle pubblicazioni ed un anno dalla celebrazione

Pubblicato il: 05/10/2011



Il divieto di licenziamento attuato a causa di matrimonio opera, in forza della presunzione legale di cui alla Legge n. 7 del 1963, articolo 1, comma 3, allorche' il licenziamento sia stato intimato, senza che ricorressero i presupposti di una delle ipotesi di legittimo recesso datoriale, contemplate nell'ultimo comma dello stesso articolo 1, nel periodo intercorrente tra la richiesta delle pubblicazioni ed un anno dalla celebrazione" (v, Cass. 29-7-2009 n. 17612). (Corte di Cassazione Sezione Lavoro Civile, Sentenza del 31 agosto 2011, n. 17845) Corte di Cassazione Sezione Lavoro Civile, Sentenza del 31 agosto 2011, n. 17845

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