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La semplice illegittimita' del protesto e' di per se' sufficiente per la liquidazione del danno

Pubblicato il: 05/10/2011



La semplice illegittimita' del protesto, pur costituendo un indizio in ordine alla esistenza di un pregiudizio alla reputazione, da valutare nelle sue diverse articolazioni, non e' di per se' sufficiente per la liquidazione del danno, essendo necessarie la gravita' della lesione e la non futilita' delle sue conseguenze, da provarsi anche mediante presunzioni semplici, fermo restando l'onere del danneggiato di allegare gli elementi di fatto dai quali possa desumersi l'esistenza e l'entita' del pregiudizio (Cass. 25 marzo 2009, n. 7211). Corte di Cassazione Sezione 6 Civile, Ordinanza del 8 settembre 2011, n. 18476

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