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Commette il delitto di truffa il datore di lavoro che induce in errore l'INPS circa la corresponsione dell'indennità di maternità

Pubblicato il: 05/10/2011



Integra il delitto di truffa, e non il meno grave reato di cui alla L. n. 689 del 1981, art. 37, il datore di lavoro che, per mezzo dell'artificio costituito dalla fittizia esposizione di somme come corrisposte al lavoratore, induce in errore l'istituto previdenziale sul diritto al conguaglio di dette somme, invero mai corrisposte, realizzando così un ingiusto profitto e non già una semplice evasione contributiva. La responsabilità per truffa all'ente pensionistico, quando il raggiro è stato messo in opera dagli amministratori di fatto, va estesa anche ai prestanome. L'amministratore della società, ancorché sia una mero prestanome di altri soggetti che hanno agito come amministratori di fatto, risponde dei reati contestati, quanto meno a titolo di omissione, in quanto per l'affermazione di responsabilità è sufficiente la consapevolezza che dalla condotta omissiva possano scaturire gli eventi tipici del reato, ovvero l'accettazione del rischio che questi si verifichino. Corte di Cassazione Penale, Sentenza del 8 settembre 2011, n. 33330

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