Il medico di guardia sull'autoambulanza del servizio 118 ha l'obbligo di attivarsi con urgenza in caso di grave sintomatologia del paziente
Pubblicato il:
07/10/2011
Si configura il reato previsto dall'art. 328 comma 1 c. p., quando, le omissioni di ricovero sono caratterizzate dal requisito dell'indifferibilità, cioè quelle in cui l'urgenza del ricovero sia effettiva e reale per l'esistente pericolo di conseguenze dannose alla salute della persona. (Amb.Dir.)
In tema di rifiuto di atti di ufficio, il medico di guardia sull'autoambulanza del servizio 118 è tenuto ad effettuare tutti gli interventi richiesti qualora sia posto al corrente, da parte di personale sanitario, di una grave sintomatologia del paziente, avendo l'obbligo di attivarsi con urgenza. (Amb.Dir.)
Corte di Cassazione Sezione 6 Penale, Sentenza del 21 settembre 2011, n. 34402
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In caso di emergenza il medico che presta servizio su un'ambulanza del 118 è tenuto a trasferire il paziente in una struttura adeguata, anche se non ha avuto l'autorizzazione dalla centrale operativa, a pena di una condanna per omissione di atti d'ufficio. Al medico in servizio sull'autoambulanza è riconosciuto infatti uno spazio di valutazione di azione e di discrezionalità funzionale a fronteggiare in maniera adeguata le situazioni di emergenza; tra queste rientra il dovere di scegliere la struttura che è in grado di assicurare la cura più efficiente.