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Il proprietario è responsabile dei danni prodotti dai lavori di ristrutturazione nell'immobile locato, ad altro immobile

Pubblicato il: 07/10/2011



In tema di responsabilita' civile, poiche' l'omissione di una condotta rileva, quale condizione determinativa del processo causale dell'evento dannoso, soltanto quando si tratti di omissione di un comportamento di cautela imposto da una norma giuridica specifica, ovvero da una posizione del soggetto che implichi l'esistenza di particolari obblighi di prevenzione dell'evento, una volta dimostrata in giudizio la sussistenza dell'obbligo di osservare la regola cautelare omessa ed una volta appurato che l'evento appartiene al novero di quelli che la norma mirava ad evitare attraverso il comportamento richiesto, non rileva, ai fini dell'esonero dalla responsabilita', che il soggetto tenuto a detta osservanza abbia provato la non conoscenza in concreto dell'esistenza del pericolo (Cass., 5 maggio 2009, n. 10285). Pertanto, anche il proprietario è responsabile dei danni prodotti dai lavori di ristrutturazione nell'immobile locato, ad altro immobile ma non il condominio. Corte di Cassazione Sezione 3 Civile, Sentenza del 18 agosto 2011, n. 17376

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