Se per l'esercizio di una certa attivita' come quella esercitata dal gestore di un autolavaggio, la legge prescrive l'adozione, per la pericolosita' in se' dell'attivita' esercitata, di determinate misure antinfortunistiche in tutti i luoghi dell'azienda ed in ogni parte di essa ove viene svolta l'attivita', non puo' essere rimessa alla discrezionale volonta' del gestore individuare le zone ove il pericolo di incendio sussiste e quelle ove non sussiste. E', infatti, opinabile asserire che, laddove sussiste una situazione di umidita' o di bagnato, l'incendio non potrebbe mai verificarsi e che, quindi, manca l'elemento del pericolo richiesto dalla norma incriminatrice, in quanto e' scientificamente dimostrato che liquidi infiammabili (nel caso di specie veniva effettuata anche l'attivita' di lavaggio rapido di automezzi pesanti e leggeri con la possibilita' che da essi potessero fuoriuscire carburanti), pur mischiandosi con l'acqua, mantengono la loro capacita' incendiaria.
Per tale ragione è responsabile di omissione colposa di cautele o difese contro disastri o infortuni sul lavoro il gestore dell'autolavaggio.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUARTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe - Presidente
Dott. D'ISA Claudio - rel. Consigliere
Dott. BIANCHI Luisa - Consigliere
Dott. IZZO Fausto - Consigliere
Dott. MASSAFRA Umberto - Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) MA. GI. N. IL (OMESSO);
avverso la sentenza n. 3/2009 CORTE APPELLO di CATANZARO, del 22/09/2010;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 10/06/2011 la relazione fatta dal Consigliere Dott. CLAUDIO D'ISA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Antonio Gialanella, che ha concluso per l'inammissibilita' del ricorso;
Udito il difensore Avv. Inlanotti Michelangelo, in sostituzione dell'avv. (Ndr: testo originale non comprensibile).
RITENUTO IN FATTO
MA. GI. ricorre in cassazione avverso la sentenza, in data 22.09.2010, della Corte d'Appello di Catanzaro che, in riforma della sentenza di condanna emessa nei suoi confronti dal Tribunale di Cosenza il 30.06.2008 in ordine ai reati di cui al
Decreto Legislativo n. 22 del 1997, articolo 51, comma 2, (capo B), articolo
674 c.p., (capo C), articolo
437 c.p., (capo D), articolo
451 c.p., (capo E), articolo 624 c.p., articolo 625 c.p., n. 2 (capo F) e
Decreto Legislativo n. 95 del 1992, articolo 3, comma 2, lettera b), (capo G), lo ha assolto dai reati di cui ai capi D) ed F) perche' il fatto non costituisce reato, ha dichiarato non doversi procedere in ordine ai reati di cui ai capi B),C) e G) perche' estinti per intervenuta prescrizione ed ha rideterminato la pena in ordine al reato di cui al capo E). Con un unico motivo si denuncia vizio di motivazione e violazione di legge in ordine all'articolo
451 c.p..
Si premette che, con riferimento al citato capo E) dell'imputazione, nella parte in cui si contesta all'imputato il reato di cui all'articolo
451 c.p., perche' nella qualita' di titolare della ditta " Se. ec. di Ma. Gi. , ometteva di collocare idonei dispositivi antincendio", con i motivi di appello si era evidenziato come dall'istruttoria dibattimentale fosse emerso in modo inconfutabile che presso gli uffici dell'autolavaggio, nonche' presso i limitrofi locali ristorante, erano presenti un numero adeguato dei previsti dispositivi antincendio. Tali dispositivi mancavano solo nel piazzale all'aperto dove veniva effettuato il lavaggio dei mezzi e dove certamente non venivano trattati materiali e/o oggetti a rischio di incendio. Il denunciato vizio di motivazione si concretizza nel fatto che la Corte d'Appello ha ritenuto la violazione della norma contestata solo basandosi sulla omessa adozione dei presidi antincendi non rilevando, pero', che, nel caso di specie, la norma non puo' trovare applicazione proprio per la mancanza del rischio incendi. Si argomenta che, stante la natura di reato di pericolo della fattispecie penale in questione, sul piano oggettivo e' pur sempre necessario che sussista la situazione di pericolo che la norma e' destinata a prevenire, sia che si argomenti in termini di pericolo astratto o di pericolo concreto; e' pur sempre necessario che la situazione oggettivamente esistente possa configurare detto pericolo e cio' anche e soprattutto per individuare il profilo soggettivo atto a distinguere, per esempio, la sussistenza del delitto previsto dall'articolo
437 c.p., rispetto a quello punito dall'articolo
451 c.p., puniti l'uno a titolo di dolo e l'altro a titolo di colpa. Dunque, si conclude, considerando che l'omessa predisposizione di dispositivi antincendio ha riguardato non l'intero complesso aziendale ma soltanto una zona specifica dello stesso e piu' precisamente il piazzale destinato all'attivita' di autolavaggio e dotato, quindi, di attrezzature quali pompe capaci di sprigionare con potenza abbondanti getti d'acqua e piu' in generale tali da creare una zona completamente umida e bagnata, nel caso contestato non si puo' configurare alcuna rappresentazione di un pericolo determinato, ovvero generico, di incendio.
RITENUTO IN DIRITTO
Il motivo esposto e' infondato sicche' il ricorso va rigettato. Questa Corte ha affermato che, in materia di omissione colposa di cautele o difese contro disastri o infortuni sul lavoro (articolo
451 c.p.) - mirando la norma a limitare i danni derivanti da incendio, disastro o infortuni sul lavoro nelle ipotesi in cui detti eventi si dovessero verificare - la condotta punibile e' quella soltanto che consiste nella omessa collocazione ovvero nella rimozione, ovvero ancora nella resa inidoneita' allo scopo degli apparecchi e degli altri mezzi predisposti alla estinzione dell'incendio nonche' al salvataggio o al soccorso delle persone. Ne consegue che non si richiede anche che si verifichi in concreto uno degli eventi, i cui ulteriori danni la norma mira ad impedire o, comunque, a limitare (Cass. 6 12 dicembre 1995, Vendrame, CP 1997, 1008).
Orbene, la deduzione di fatto circa la mancata adozione dei presidi antincendio in una zona in cui non sussisterebbe il pericolo di incendio correttamente non e' stata considerata dalla Corte distrettuale, essendo del tutto evidente che, se per l'esercizio di una certa attivita' come quella di cui e' titolare il ricorrente, la legge prescrive l'adozione, per la pericolosita' in se' dell'attivita' esercitata, di determinate misure antinfortunistiche in tutti i luoghi dell'azienda ed in ogni parte di essa ove viene svolta l'attivita', non puo' essere rimessa alla discrezionale volonta' del gestore individuare le zone ove il pericolo di incendio sussiste e quelle ove non sussiste. E', infatti, opinabile asserire che, laddove sussiste una situazione di umidita' o di bagnato, l'incendio non potrebbe mai verificarsi e che, quindi, manca l'elemento del pericolo richiesto dalla norma incriminatrice, in quanto e' scientificamente dimostrato che liquidi infiammabili (nel caso di specie veniva effettuata anche l'attivita' di lavaggio rapido di automezzi pesanti e leggeri con la possibilita' che da essi potessero fuoriuscire carburanti), pur mischiandosi con l'acqua, mantengono la loro capacita' incendiaria. La scelta eventuale di non ritenere sussistente il pericolo di incendio in un determinato luogo dell'azienda ove viene svolta un'attivita' che richiede l'adozione delle misure antincendio, puo' essere rimessa solo all'organo tecnico deputato al controllo ed al rilascio delle relative autorizzazioni, ma non certo, alla parte interessata.
Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.