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Anche se il piazzale dell'autolavaggio è sempre umido e bagnato il gestore ha l'obbligo di collocare idonei dispositivi antincendio

Pubblicato il: 11/10/2011



Se per l'esercizio di una certa attivita' come quella esercitata dal gestore di un autolavaggio, la legge prescrive l'adozione, per la pericolosita' in se' dell'attivita' esercitata, di determinate misure antinfortunistiche in tutti i luoghi dell'azienda ed in ogni parte di essa ove viene svolta l'attivita', non puo' essere rimessa alla discrezionale volonta' del gestore individuare le zone ove il pericolo di incendio sussiste e quelle ove non sussiste. E', infatti, opinabile asserire che, laddove sussiste una situazione di umidita' o di bagnato, l'incendio non potrebbe mai verificarsi e che, quindi, manca l'elemento del pericolo richiesto dalla norma incriminatrice, in quanto e' scientificamente dimostrato che liquidi infiammabili (nel caso di specie veniva effettuata anche l'attivita' di lavaggio rapido di automezzi pesanti e leggeri con la possibilita' che da essi potessero fuoriuscire carburanti), pur mischiandosi con l'acqua, mantengono la loro capacita' incendiaria. Per tale ragione è responsabile di omissione colposa di cautele o difese contro disastri o infortuni sul lavoro il gestore dell'autolavaggio. Corte di Cassazione Sezione 4 Penale, Sentenza del 7 settembre 2011, n. 33294

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