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Se il figlio è incolpevolmente disoccupato l'obbligo al mantenimento rinasce

Pubblicato il: 21/10/2011



L'obbligo dei genitori di concorrere al mantenimento dei figli, ai sensi degli articoli 147 e 148 cod. civ., non cessa, ipso facto, con il raggiungimento della loro maggiore eta' - come ora codificato dall'articolo 155-quinquies c.c., comma 1, -, ma perdura, immutato, finche' il genitore interessato alla declaratoria, della cessazione dell'obbligo stesso non dia la prova che il figlio ha raggiunto l'indipendenza economica, ovvero che il mancato svolgimento di un'attivita' economica dipende da un comportamento inerte o di rifiuto ingiustificato dello stesso, il cui accertamento non puo' che ispirarsi a criteri di relativita', in quanto necessariamente ancorato alle aspirazioni, al percorso scolastico, universitario e post-universitario del soggetto ed alla situazione attuale del mercato del lavoro, con specifico riguardo al settore nel quale il soggetto abbia indirizzato la propria formazione e la propria specializzazione (cfr., ex plurimis, le sentenze nn. 4765 del 2002, 8221 e 24498 del 2006, 1830 del 2011). Corte di Cassazione Sezione 1 Civile, Sentenza del 26 settembre 2011, n. 19589

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