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Per i danni subiti dal motociclista che cade nello scavo è responsabile l'appaltatore che sta eseguendo i lavori e non il committente

Pubblicato il: 13/10/2011



In caso di esecuzione dei lavori appaltati, l'appaltatore opera di regola in autonomia, con propria organizzazione ed apprestando i relativi mezzi, ed è quindi esclusivo responsabile dei danni cagionati a terzi nell'esecuzione dell'opera, salva l'esclusiva responsabilità del committente laddove questi abbia preso parte ai lavoro con direttive vincolanti, che abbiano ridotto l'appaltatore al rango di "nudus minister". Il altre parole, la corresponsabilità del committente sussiste solo nel caso in cui questi abbia emanato direttive specifiche che abbiano delimitato l'autonomia dell'appaltatore. Non sussiste dunque responsabilità del committente (in questo caso l'Ente locale) se non si accerta che questi, avendo in forza del contratto di appalto la possibilità di impartire prescrizioni nell'esecuzione dei lavori o di intervenire per chiedere il rispetto della normativa di sicurezza, se ne sia avvalso per imporre particolari modalità di esecuzione dei lavori o particolari accorgimenti antinfortunistici che siano stati causa del sinistro. I suindicati principi trovano applicazione anche nell'appalto di opere pubbliche, atteso che anche in tali ipotesi, pur se i limiti più ristretti rispetto all'appaltatore di opera privata, l'appaltatore conserva i margini di autonomia; quest'ultimo è da considerasi di regola l'unico responsabile dei danni cagionati ai terzi nel corso dei lavori, mentre la responsabilità concorrente e solidale dell'amministrazione committente si può configurare solamente laddove il fatto dannoso sia stato posto in essere in esecuzione del progetto o di direttive impartite dall'amministrazione committente. Una responsabilità esclusiva di quest'ultima resta configurabile solo allorquando essa abbia rigidamente vincolato l'attività dell'appaltatore, così da neutralizzarne completamente la libertà di decisione. Corte di Cassazione Sezione 3 Civile, Sentenza del 20 settembre 2011, n. 19132

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