Carte di credito

Sei in Diritto amministrativo


La responsabilità del venditore è esclusa solo se riesce a provare di aver ignorato senza colpa i vizi della cosa.

Pubblicato il: 21/10/2011



La garanzia del venditore per i vizi occulti della cosa e' un effetto naturale della vendita e sussiste anche in mancanza di una espressa garanzia che la cosa sia esente da vizi; tale garanzia comporta inoltre a carico del venditore anche l'obbligo di risarcire il danno, a meno che egli non provi "di avere ignorato senza colpa i vizi della cosa" (articolo 1494 c.c., comma 1). Ai fini della sussistenza dell'obbligazione risarcitoria del venditore per i vizi del bene venduto non e' necessario, pertanto, provare la sua mala fede, ma e' sufficiente che egli non riesca a dimostrare di non aver potuto, senza colpa, averne conoscenza. Pertanto colui che vende l'auto e tace di aver avuto un sinistro, risponde dei danni. Corte di Cassazione Sezione 2 Civile, Sentenza del 23 settembre 2011, n. 19494

Leggi il testo integrale

Visualizza Tutti