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Se il figlio, studente di lingue, va all'estero per studiare l'inglese all'ex moglie che ha deciso di sostenere la spesa spetta il rimborso del 50% da parte del genitore non affidatario

Pubblicato il: 27/10/2011



Nelle scelte "di maggior interesse" della vita quotidiana del minore - quali, di regola, quelle attinenti alla sua istruzione, in relazione alle quali l'articolo 155 citato prevede espressamente un dovere di vigilanza del coniuge non affidatario -, ciascun genitore, in ogni caso ed in ogni tempo, ha un autonomo potere di attivarsi nei confronti dell'altro per concordarne le eventuali modalita', e, in difetto, ricorrere all'autorita' giudiziaria. Tale principio e' stato affermato da Cass. civ., sezione 1 , n. 5262 del 29 maggio 1999, in relazione ad una vicenda in cui il genitore non affidatario, tenuto a corrispondere un contributo pari al 50 per cento delle spese scolastiche del minore cosi come disposto dalla sentenza di separazione -, aveva contestato il diritto al rimborso della somma pretesa a tal titolo dal coniuge affidatario con riferimento alle spese sostenute per l'iscrizione del figlio presso un istituto scolastico privato non previamente concordata. Corte di Cassazione Sezione 1 Civile, Sentenza del 26 settembre 2011, n. 19607

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