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Il lavoratore illegittimamente licenziato ha diritto ad ogni compenso di carattere continuativo e, pertanto, anche del premio produzione

Pubblicato il: 28/10/2011



In caso di declaratoria di illegittimità del licenziamento del lavoratore nell'ambito della cosiddetta tutela reale, la retribuzione globale di fatto, cui fa riferimento l'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300 nel testo modellato dalla legge 11 maggio 1990, n. 108, quale parametro di computo sia del risarcimento del danno patito sia della determinazione dell'indennità sostitutiva della reintegrazione, deve includere non soltanto la retribuzione base ma anche ogni compenso di carattere continuativo che si ricolleghi alle particolari modalità della prestazione in atto al momento del licenziamento, quale (come nella specie) il premio di produzione, una volta riconosciutone il carattere retributivo, dovendosi invece escludere dal compenso i soli compensi aventi natura indennitaria o di rimborso spese. Corte di Cassazione Sezione Lavoro Civile, Sentenza del 4 ottobre 2011, n. 20266

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