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Il licenziamento ingiustificato, in quanto privo di giusta causa, della lavoratrice madre nel periodo di divieto, e' nullo ai sensi del Decreto Legislativo n. 151 del 2001, articolo 54, comma 5, e alla nullita' consegue, secondo le regole generali la prosecuzione del rapporto di lavoro nonostante il licenziamento e il diritto della lavoratrice alle retribuzioni

Pubblicato il: 31/10/2011



Il Decreto Legislativo n. 151 del 2001, articolo 54, comma 1, prevede che le lavoratrici non possono essere licenziate dall'inizio del periodo di gravidanza fino al termine dei periodi di interdizione dal lavoro previsti dal Capo III (recante disciplina del "congedo di maternita'"), nonche' fino al compimento di un anno di eta' del bambino. Il successivo comma 3, lettera a), stabilisce che il suddetto divieto di licenziamento non si applica nel caso di colpa grave da parte della lavoratrice, costituente giusta causa per la risoluzione del rapporto di lavoro. La colpa grave, tuttavia, non puo' ritenersi integrata dall'accertata sussistenza di una giusta causa oppure di un giustificato motivo soggettivo di licenziamento, secondo la giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass. sentenza n. 9405 del 2003), ma e' invece necessario, anche alla luce di quanto stabilito dalla richiamata pronuncia della Corte costituzionale, verificare se sussista quella colpa specificamente prevista - connotata, appunto, dalla gravita - e, proprio per questo, diversa dalla colpa (in senso lato) che deve connotare qualsiasi inadempimento del lavoratore, per essere sanzionato con il licenziamento. Corte di Cassazione Sezione Lavoro Civile, Sentenza del 29 settembre 2011, n. 19912

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