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Al di fuori dei casi previsti dalla legge solamente la lesione di un diritto inviolabile della persona che sia concretamente individuato può essere fonte di responsabilità risarcitoria non patrimoniale.

Pubblicato il: 31/10/2011



Per procedere alla liquidazione equitativa di cui all'articolo 1226 del Cc occorre verificare con certezza l'esistenza del danno, non essendo configurabile il danno biologico in assenza della lesione dell'integrità psico-fisica del danneggiato, rendendosi necessaria la dimostrazione dell'entità del danno, ossia della perdita conseguente alla lesione. Il danno non patrimoniale è connotato da tipicità, essendo risarcibile solo nei casi determinati dalla legge e nelle ipotesi in cui esso sia cagionato da un evento consistente nella lesione di specifici diritti inviolabili della persona, atteso che, fuori dai casi determinati dalla legge, è offerta tutela risarcitoria al danno non patrimoniale solo se sia accertata la lesione di un diritto inviolabile della persona costituzionalmente protetto. Il danno non patrimoniale, anche quando sia determinato dalla lesione di diritti inviolabili della persona, costituisce danno-conseguenza, che deve essere allegato e provato, non potendosi accogliere la tesi che identifica il danno con l'evento dannoso ovvero non potendosi postulare che che il danno sarebbe in re ipsa, perché detta teorica snatura la funzione del risarcimento, il quale, diversamente, verrebbe concesso non in conseguenza dell'effettivo accertamento di un danno, ma quale pena privata per un comportamento lesivo. Corte di Cassazione Sezione 2 Civile, Sentenza del 19 agosto 2011, n. 17427

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