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Un professionista è soggetto al prelievo fiscale anche nel caso in cui la struttura sia minimale

Pubblicato il: 31/10/2011



Per l'Irap e' necessaria la presenza di una struttura che costituisca un di piu' rispetto agli elementi minimi richiesti per l'esercizio dell'attivita' professionale, la quale, in mancanza di essi, costituisce l'unico dato che e' fonte del reddito derivatone. Cio' posto, tuttavia va osservato che in tema di IRAP l'applicazione dell'imposta e' esclusa soltanto qualora si tratti di attivita' non autonomamente organizzata. Infatti il requisito dell'autonoma organizzazione, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed e' insindacabile in sede di legittimita' se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell'organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilita' ed interesse; b)impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l'"id quod plerumque accidit", il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attivita' in assenza dell'organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui. Costituisce onere del contribuente, che chieda il rimborso dell'imposta asseritamente non dovuta, dare la prova dell'assenza delle predette condizioni, Corte di Cassazione Sezione Tributaria Civile, Sentenza del 27 settembre 2011, n. 19688

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