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È erronea e illegittima la deliberazione assunta dall'assemblea di un intero complesso condominiale che ometta di distinguere, ai fini del quorum, fra spese comuni a tutti e spese relative al singolo palazzo

Pubblicato il: 31/10/2011



È erronea e illegittima, per violazione del disposto di cui all'articolo 1123, comma terzo, del Cc la deliberazione assunta dall'assemblea di un intero complesso condominiale che ometta di distinguere, ai fini del quorum, fra spese comuni a tutti e spese relative al singolo palazzo, e dunque ai singoli condomini di ciascun edificio. Una tale invalidità deve intendersi configurabile come annullabilità della delibera in quanto riconducibili le censure a difetto dei quorum costitutivi e deliberativi dei gruppi di condomini, facenti parte di ciascun palazzo, relativamente agli oneri soltanto su di essi incombenti. Tribunale Milano Sezione 13 Civile, Sentenza del 11 luglio 2011, n. 9327

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