Se alla base dell'incidente stradale vi sono fango, sterpaglie e sabbia dovuti alla pioggia, l'Anas non può invocare a sua discolpa l'impossibilità di esercitare un controllo continuo sulla rete viaria per via della sua estensione e delle modalità di uso. La responsabilità dell'ente dipende dal mancato intervento manutentivo diretto alla rimozione del fango e dei detriti dalla sede stradale: il custode deve infatti ritenersi obbligato a controllare lo stato della strada e a mantenerla in condizioni ottimali d'impiego, essendo la pioggia un fattore di rischio conosciuto o conoscibile a priori dal custode.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FILADORO Camillo - Presidente
Dott. UCCELLA Fulvio - Consigliere
Dott. CHIARINI Maria Margherita - Consigliere
Dott. GIACALONE Giovanni - rel. Consigliere
Dott. CARLUCCIO Giuseppa - Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AN. S.P.A. in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in R0MA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende per legge;
- ricorrente -
contro
AB. LU. (OMESSO), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TANGORRA 12, presso lo studio dell'avvocato Francesco CATRICALA', rappresentato e difeso dall'avvocato ATTISANI VINCENZO FULVIO giusto mandato in atti;
- controricorrente -
e contro
AB. VI. , AB. FR. ;
- intimati -
avverso la sentenza n. 476/2009 della CORTE D'APPELLO di CATANZARO, depositata il 13/06/2009 R.G.N. 1022/2002;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/09/2011 dal Consigliere Dott. GIOVANNI GIACALONE;
udito l'Avvocato FEDERICO DI MATTEO;
udito l'Avvocato ANTONIO CALIO' per delega;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SCARDACCIONE Eduardo Vittorio che ha concluso con l'accoglimento del primo motivo del ricorso, assorbiti gli altri.
IN FATTO E IN DIRITTO
1.1. L'A.N.A.S. S.p.A. propone ricorso per cassazione, sulla base di quattro motivi, avverso la sentenza della Corte di Appello di Catanzaro del 13 giugno 2009, che, riformando quella di primo grado, ha accolto la domanda degli Ab. , volta ad ottenere il risarcimento dei danni riportati nel sinistro stradale occorso il (OMESSO) in (OMESSO), lungo la S.S. (OMESSO), che ritenevano attribuibile all'ente proprietario della strada per non aver fatto rimuovere fango sterpaglie e sabbia accumulatisi a seguito delle notevoli piogge cadute nei giorni precedenti, cosi' determinando lo sbandamento della Vespa 50 su cui viaggiavano Ab. Lu. e Vi. . Gli intimati resistono con controricorso e chiedono il rigetto del ricorso.
2.1. Con il primo motivo, l'ente ricorrente deduce falsa applicazione dell'articolo 2051 c.c. e formula alla Corte il seguente quesito: "se la responsabilita' dell'ente tenuto alla gestione ed alla manutenzione delle strade pubbliche per danni verificatisi agli utenti sia sempre ed in ogni caso inquadrabile nell'ipotesi di responsabilita' speciale prevista dall'articolo 2051 c.c., come ritenuto dalla Corte di Appello, ovvero se spetti al giudice del merito valutare prioritariamente, caso per caso, l'estensione della strada e la modalita' di fruizione da parte dell'utenza, giungendo ad escludere l'inquadramento nell'articolo 2051 c.c. in tutti i casi in cui l'evento si sia verificato in strade pubbliche di notevole estensione e grandemente trafficate, nelle quali risulta impossibile operare un controllo ed una vigilanza costanti ed uniformi".
2.2. la censura e' infondata. In realta', l'Ente ricorrente invoca un orientamento giurisprudenziale ormai superato e che non tiene conto dell'evoluzione della giurisprudenza in subiecta materia a partire dalla nota pronuncia n. 156 del 10.5.1999 della Corte costituzionale. Questa, infatti, affermo' il principio che alla P.A. non era applicabile la disciplina normativa dettata dall'articolo 2051 c.c., solo allorquando "sul bene di sua proprieta' non sia possibile - per la notevole estensione di esso e le modalita' di uso, diretto e generale, da parte di terzi - un continuo, efficace controllo, idoneo ad impedire l'insorgenza di cause di pericolo per gli utenti". Ne deriva che, secondo tale autorevole interprete, il fattore decisivo per l'applicabilita' della disciplina ex articolo 2051 c.c. debba individuarsi nella possibilita' o meno di esercitare un potere di controllo e di vigilanza sui beni demaniali, con la conseguenza che l'impossibilita' di siffatto potere non potrebbe ricollegarsi puramente e semplicemente alla notevole estensione del bene e all'uso generale e diretto da parte dei terzi, da considerarsi meri indici di tale impossibilita', ma all'esito di una complessa indagine condotta dal giudice di merito con riferimento al caso singolo, che tenga in debito conto innanzitutto gli indici suddetti. In questa direzione si e' orientata negli ultimi anni la giurisprudenza di questa Corte, i cui piu' recenti arresti hanno segnalato, con particolare riguardo al demanio stradale, la necessita' che la configurabilita' della possibilita' in concreto della custodia debba essere indagata non soltanto con riguardo all'estensione della strada, ma anche alle sue caratteristiche, alla posizione, alle dotazioni, ai sistemi di assistenza che lo connotano, agli strumenti che il progresso tecnologico appresta, in quanto tali caratteristiche acquistano rilievo condizionante anche delle aspettative degli utenti, rilevando ancora, quanto alle strade comunali, come figura sintomatica della possibilita' del loro effettivo controllo, la circostanza che le stesse si trovino all'interno della perimetrazione del centro abitato (v. Cass. n. 21328 e 21329/10; 12695/10; 24529/09; 9546/09; 3651/06; 15384/06).
Nella specie, la Corte territoriale, condividendo espressamente tale indirizzo ha affermato - quanto alle premesse in diritto - che, riconducendo la responsabilita' del custode della strada nell'ambito della responsabilita' presunta ex articolo 2051 c.c., si valorizzano adeguatamente, in ordine alla colpa, le circostanze relative alla custodia delle strade, ossia i caratteri dell'estensione e dell'uso diretto della cosa da parte della collettivita', che non attengono alla struttura della fattispecie e possono valere ad escludere la presunzione di responsabilita' gravante sul custode solo ove questi dia la prova che l'evento dannoso presenta i caratteri dell'imprevedibilita' e della inevitabilita'. In fatto (e sempre coerentemente con l'orientamento qui ribadito), ha ritenuto che la responsabilita' dell'ente nella determinazione del sinistro dipendesse dal mancato intervento manutentivo diretto alla rimozione del fango e dei detriti dalla sede stradale, su un'arteria importante di raccordo di Catanzaro, sulla quale i detriti erano stati trasportati dalle piogge torrenziali verificatesi il (OMESSO), senza che il giorno successivo, in cui si verifico' il sinistro, fossero stati rimossi o, quantomeno, fosse stata predisposta un'idonea segnalazione del pericolo. Non vi e' dubbio, infatti, che, tenuto conto della natura e della tipologia delle cause determinanti il danno, il custode doveva ritenersi nella specie obbligato a controllare lo stato della strada ed a mantenerla in condizioni ottimali d'impiego, dato che la presenza di fango e detriti a seguito di pioggia torrenziale rappresentava fattore di rischio conosciuto o conoscibile a priori dal custode (Cass. n. 12449/08; Cass. n. 8377/09, in motivazione).
3.1. Con il secondo motivo, l'ente deduce insufficiente motivazione sul fatto controverso e decisivo della riconducibilita' del sinistro verificatosi al comportamento imprudente della conducente del motociclo cosi' come allegato e provato dall'ente medesimo; si tratterebbe di fatto decisivo, perche' la sua prova costituisce elemento idoneo ad escludere la responsabilita' di esso ente gestore della strada ai sensi dell'articolo 2051 c.c..
3.2. La censura ed il relativo momento di sintesi sono privi di pregio, non potendo il dedotto vizio di omessa motivazione consistere in un apprezzamento dei fatti e delle prove in senso difforme da quello prospettato dalle parti. Si deve, infatti, ribadire che, quanto alla valutazione delle prove adottata dai giudici di merito, il sindacato di legittimita' non puo' investire il risultato ricostruttivo in se', che appartiene all'ambito dei giudizi di fatto riservati al giudice di merito, (Cass. n. 12690/10, in motivazione; n. 5797/05; 15693/04). Del resto, i vizi motivazionali denunciabili in Cassazione non possono consistere nella difformita' dell'apprezzamento dei fatti e delle prove dato dal giudice del merito rispetto a quello preteso dalla parte, spettando solo a detto giudice individuare le fonti del proprio convincimento, valutare le prove, controllarne l'attendibilita' e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, dare prevalenza all'uno o all'altro mezzo di prova, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge in cui un valore legale e' assegnato alla prova (Cass. n. 6064/08; nonche' Cass. n. 26886/08 e 21062/09, in motivazione).
4.1. Con il terzo motivo, il ricorrente deduce violazione dell'articolo 2059 c.c. e chiede alla Corte "se in caso di risarcimento del danno patrimoniale derivante da lesioni riportate a seguito di atto illecito, astrattamente rientrante in fattispecie di reato, il giudice possa riconoscere il risarcimento del danno biologico, e, in percentuale su quest'ultimo, il risarcimento del danno morale, cosi' come operato dalla Corte di Appello ovvero se si debba ritenere che, in tali fattispecie, il danno morale costituisce una componente normale del primo, per cui, ne e' precluso il risarcimento quante volte si sia proceduto al risarcimento del danno biologico".
4.2. Con il quarto motivo, l'ente denuncia violazione e falsa applicazione degli articoli 2059 e 2697 c.c. perche' la Corte territoriale, liquidandolo in una percentuale di quello biologico, avrebbe considerato il danno morale sussistente in re ipsa, senza tenere conto che nessun elemento probatorio, neanche di carattere presuntivo, era stato allegato dai danneggiati.
4.3. Le censure - che possono trattarsi congiuntamente, data l'intima connessione - si rivelano entrambe infondate. I principi espressi dalle Sezioni unite di questa Corte con la sentenza n. 26972 del 2008 e con le ulteriori coeve decisioni - in ordine alla funzione solo descrittiva delle categorie di danno non patrimoniale tradizionalmente individuate ed all'esigenza di evitare duplicazioni risarcitorie - non autorizzano la conclusione che siano per cio' stesso da riformare tutte le sentenze contenenti liquidazioni che a quelle categorie abbiano fatto riferimento. Quel che rileva e' che non siano state risarcite due volte le medesime conseguenze pregiudizievoli, ad esempio ricomprendendo la sofferenza psichica sia nel danno "biologico" che in quello "morale"; ma se, liquidando il complessivo danno non patrimoniale attraverso il riferimento a tradizionali sottocategorie anche tabellari, il giudice abbia avuto riguardo a pregiudizi diversi, la decisione non puo' considerarsi erronea in diritto (Cass. n. 6750/11) senza contare che anche di recente si e' ribadito peraltro nulla vieta che il danno morale sia liquidato in proporzione al danno biologico (Cass. n. 702/10). Nella specie non si sostiene che la sofferenza psichica fosse stata gia' considerata nella liquidazione del danno "biologico", come inteso prima delle richiamate sentenze delle Sezioni unite.
5. Ne deriva il rigetto del ricorso. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in euro 1.800,00, di cui euro 1.600,00, per onorario, oltre spese generali ed accessori di legge.