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Ha diritto alla garanzia per evizione dal compratore colui che in buona fede acquista il vando di proprietà condominiale anche in assenza di colpa del venditore

Pubblicato il: 08/11/2011



La garanzia per evizione opera indipendentemente dalla sussistenza della colpa del venditore o dalla buona fede dell'acquirente e, quindi, non e' esclusa neppure dalla conoscenza, da parte del compratore, della possibile causa di futura evizione, ove la stessa effettivamente si verifichi (cfr. Cass. 26-3-80 n. 2005; Cass. 6-11-86 n, 6491; Cass. 24-4-93 n. 4853). Infatti, la S.C. ha gia' avuto modo di affermare che gli effetti della garanzia per evizione (garanzia che sanziona l'inadempimento da parte del venditore all'obbligazione di cui all'articolo 1476 c.c., n. 2) conseguono al mero fatto obiettivo della perdita del diritto acquistato (indipendentemente dalla sussistenza della colpa del venditore e dalla conoscenza da parte del compratore della possibile causa della futura evizione), in quanto fatto comportante l'alterazione dell'equilibrio del sinallagma funzionale, con la conseguente necessita' di porvi rimedio col ripristino della situazione economica dei compratore quale era prima dell'acquisto. Corte di Cassazione Sezione 6 Civile, Ordinanza del 10 ottobre 2011, n. 20877

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