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E' nullo il trasferimento di un bene se la sua causa è garantire un credito (e non il semplice scambio), nell'ambito della quale il versamento del danaro, da parte del compratore, non costituisca pagamento del prezzo ma esecuzione di un mutuo

Pubblicato il: 15/11/2011



Il divieto del patto commissorio, sancito dall'art. 2744 c.c., si estende a qualsiasi negozio, ancorchè di per se astrattamente lecito, che venga impiegato per conseguire il concreto risultato, vietato dall'ordinamento, di assoggettare il debitore all'illecita coercizione da parte del creditore, sottostando alla volontà del medesimo di conseguire il trasferimento della proprietà di un suo bene, quale conseguenza della mancata estinzione di un debito. E', pertanto, nulla la vendita con patto di riscatto di un immmobile, benchè sia previsto il trasferimento del bene, se la sua causa è garantire un credito (e non il semplice scambio), nell'ambito della quale il versamento del danaro, da parte del compratore, non costituisca pagamento del prezzo ma esecuzione di un mutuo, ed il trasferimento del bene costituisca una provvisoria posizione di garanzia capace di evolversi a seconda dell'adempimento o meno dell'obbligazione di restituire la somma ricevuta da parte del debitore. La predetta vendita, insiste la Corte, in quanto caratterizzata dalla causa di garanzia propria del mutuo con patto commissorio, pur non integrando direttamente un patto commissorio vietato dall'art. 2744 c.c., costituisce un mezzo per eludere tale norma imperativa ed esprime, perciò, una causa illecita che rende applicabile, all'intero contratto, la sanzione di cui all'art. 1344 c.c. Corte di Cassazione Sezione 6 Civile, Ordinanza del 12 ottobre 2011, n. 20965

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