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Sul risarcimento del danno morale in materia di espropriazione per pubblica utilità

Pubblicato il: 15/11/2011



In materia di espropriazione per pubblica utilità ed al fine di ottenere una diversa misura del risarcimento del danno, non assume alcun rilievo la distinzione tra occupazione appropriativa ed usurpativa, sia con riferimento alla giurisdizione (nel senso che residuano al Giudice ordinario le sole ipotesi in cui ab origine manchi del tutto una dichiarazione di pubblica utilità dell'opera), che alla decorrenza del termine di prescrizione, trattandosi in entrambi i casi di un illecito permanente. In tal senso, invero, l'unico elemento di differenziazione ancora esistente riguarda la individuazione del dies a quo di commissione dell'illecito, posto che, in caso di occupazione usurpativa, esso va fatto decorrere dal momento dell'immissione in possesso da parte dell'Amministrazione mentre, in caso di occupazione appropriativa, dalla scadenza del termine di occupazione legittima del terreno, rilevante al fine di individuare il momento in cui misurare il valore venale ai fini della quantificazione del risarcimento del danno. Consiglio di Stato Sezione 5, Sentenza del 2 novembre 2011, n. 5844

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